La direzione lavori nell’appalto pubblico-privato

Negli appalti privati la figura del direttore dei lavori è diversa da quella del direttore dei lavori per conto della pubblica amministrazione.

11 Novembre 2019
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Negli appalti privati la figura del direttore dei lavori è diversa da quella del direttore dei lavori per conto della pubblica amministrazione.

(Estratto dal volume “La direzione lavori di opere pubbliche – Vademecum pratico-operativo per la corretta gestione del cantiere“, a cura di Enrico Malossetti – Maggioli Editore)

In sintesi:

negli appalti privati, come collaboratore professionale dell’imprenditore o rappresentante del committente, ha il dovere di provvedere all’esecuzione dell’opera da un punto di vista tecnico, organizzando e vigilando sui lavori;
negli appalti pubblici, invece, ha solo il compito di controllare la corrispondenza dell’opera al contratto, rispondendo dell’adempimento di tale obbligo solo verso il committente.

direzione lavori

L’obbligo della direzione dei lavori negli appalti pubblici

La figura del direttore dei lavori, relativamente ai rapporti tra privati, è prevista come obbligatoria in quelle circostanze in cui l’esecuzione di un’opera richieda l’intervento di un tecnico, nell’interesse della collettività. È questo il caso, ad esempio, della realizzazione di opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica, ovvero delle costruzioni in zone sismiche, ovvero ancora degli interventi soggetti a concessione edilizia o al rilascio del certificato di abitabilità.

Per l’esecuzione di lavori pubblici, invece, le amministrazioni aggiudicatrici sono sempre obbligate a nominare un direttore dei lavori eventualmente coadiuvato da assistenti ovvero da un “Ufficio di direzione dei lavori”.

D.Lgs. 50/2016 – Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. (…).

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Redazione