Con le Linee guida del 28 maggio 2026, il MIT ha fornito preziose indicazioni in merito alla revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture.
La revisione suddetta opera per effetto di strumenti complementari: revisione ordinaria e straordinaria.
La revisione ordinaria interviene per oscillazioni fisiologiche dei prezzi, mentre la revisione straordinaria, riguarda gli scostamenti di natura eccezionale.
Entrambe le revisioni riguardano i contratti di durata.
Nelle linee guida si precisa che le due revisioni hanno natura perequativa e di legalità poiché tutelano anche i subappaltatori e nello specifico le piccole e medie imprese.
Per approfondire l’argomento segnaliamo il corso online in diretta La revisione dei prezzi (ordinaria e straordinaria), la gestione delle modifiche e delle opzioni negli appalti di servizi e forniture dopo le Linee Guida del MIT e l’aggiornamento del Bando tipo n. 1 del prossimo 17 luglio a cura di Roberta Bertolani
Indice
La revisione straordinaria
La revisione straordinaria è disciplinata dall’art. 60, commi 1 e 2, lett. b) del codice, il quale così dispone:
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
La revisione straordinaria, si applica, esclusivamente ai contratti di durata, soltanto quando si verificano variazioni anomale e imprevedibili dei costi, tali da incidere in misura rilevante sull’equilibrio del contratto, e opera quando si registra un incremento del costo della fornitura o del servizio superiore alla soglia del 5%, con riconoscimento dell’80% dell’eccedenza (articolo 60, comma 1-bis, lettera b del codice).
A tal fine, il TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 luglio 2017, n. 8353, ha statuito come la revisione straordinaria costituisca rimedio eccezionale e non elimina il rischio d’impresa.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dell’allegato II-2-bis, le clausole riconducibili all’articolo 60, comma 1, devono essere attivate automaticamente dalla stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, al verificarsi delle variazioni dei costi previste nelle medesime clausole.
Le linee guida rinviano alle disposizioni dell’allegato II-2-bis per l’individuazione delle modalità di inserimento nei contratti di settore delle clausole di revisione straordinaria e per la definizione dei relativi meccanismi di calcolo.
Le disposizioni dell’articolo 60, comma 1, sulle clausole di revisione straordinaria non trovano, in ogni caso, applicazione per gli appalti di servizi e forniture il cui prezzo sia già determinato sulla base di una propria indicizzazione intrinseca e automatica, operante ex se nei diversi settori di riferimento (v. articolo 60, comma 4-ter, del codice).
La revisione ordinaria
La revisione ordinaria è disciplinata dall’art. 60, co. 2-bis del codice che così dispone:
“2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.
La revisione dei prezzi ordinaria disciplinata, come sopra richiamato, dal comma 2-bis dell’articolo 60, trova anch’essa applicazione nei contratti di durata.
In tali rapporti, la clausola ordinaria consente di governare l’equilibrio contrattuale con meccanismi di indicizzazione programmati, impedendo che il progressivo scostamento dei costi comprometta l’equilibrio sinallagmatico.
Le linee guida puntualizzano che l’inserimento di una clausola revisionale ordinaria nei contratti di durata non fa venire meno l’obbligo giuridico di applicare la clausola revisionale straordinaria, al verificarsi delle situazioni prefigurate dall’articolo 60, comma 1, lettera b), del Codice.
Tuttavia, al fine di evitare una duplicazione degli importi dovuti in virtù dell’applicazione dei due meccanismi di revisione prezzi, ordinario e straordinario, è previsto un meccanismo di salvaguardia, che prevede che gli incrementi riconosciuti in via ordinaria non concorrano al raggiungimento delle soglie per l’attivazione della revisione straordinaria (cfr. articolo 60, comma 2-bis, secondo periodo, del Codice).
La definizione delle modalità di inserimento e operatività nei contratti di servizi e forniture delle clausole di revisione ordinaria è rimessa alla valutazione delle stazioni appaltanti (vedere articolo 60, comma 2-bis).
Va preliminarmente evidenziato che la natura facoltativa dell’istituto in esame non può essere intesa come riconoscimento di una discrezionalità illimitata a favore delle stazioni appaltanti.
In primo luogo, spetta infatti alle stazioni appaltanti verificare preventivamente, per i contratti di durata relativi agli appalti di servizi e forniture, l’andamento tendenziale dei costi nelle annualità di riferimento.
Se, infatti, in fase di programmazione, è utile prevedere, sulla base dei dati previsionali disponibili sull’evoluzione dei diversi fattori di costo, che il costo del servizio o della fornitura registrerà variazioni tali da alterare e non rendere sostenibile l’equilibrio contrattuale, appare ragionevole e opportuno quantificare, in sede di progettazione, gli oneri dell’appalto sulla base di un sistema di costi variabile nel tempo, strutturato secondo meccanismi di indicizzazione programmati.
Tale previsione deve essere recepita in sede di definizione dei contenuti dei documenti iniziali di gara, che, a sua volta, deve includere un riferimento esplicito al ricorso a clausole di revisione ordinaria.
In secondo luogo, la struttura e i contenuti delle clausole revisionali ordinarie non possono essere totalmente rimessi alla libera determinazione della stazione appaltante, in quanto, ai sensi dell’articolo 60, comma 4-quater per la formulazione dei medesimi è necessario fare riferimento all’Allegato II-2bis:
a) sia per l’individuazione degli indici (classificazioni CPV dei contratti ed indici ISTAT). Resta inteso che, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dell’Allegato II-bis, è possibile per le stazioni appaltanti discostarsi dagli indici o dai sistemi di indici individuati nel predetto Allegato:
a1) “in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste o delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati;
a2) ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT”. Tali scostamenti devono essere adeguatamente ponderati e la stazione appaltante deve in ogni caso motivare lo scostamento fin nei documenti iniziali di gara;
b) sia per la definizione delle modalità di corresponsione degli importi dovuti, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.
Finanziamento della spesa per entrambi i tipi di revisioni
Sul piano finanziario, va precisato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 60, comma 5, del codice e all’articolo 15, comma 3, dell’allegato ii.2-bis, agli oneri derivanti dall’applicazione entrambe le clausole revisionali, straordinaria e ordinaria, si provvede a valere sulle seguenti voci, elencate in ordine di priorità:
1) somme per imprevisti nel quadro economico fino al 50% della relativa voce,
2) ribassi d’asta non vincolati ed economie da interventi per i quali siano stati emessi i relativi certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Tale disciplina, come sottolineato dalla Relazione tecnica, assicura sostenibilità e tracciabilità della spesa.
Diritto intertemporale
Ai sensi dell’art. 16 dell’Allegato II.2-bis, le disposizioni in materia di revisione prezzi “ordinaria” introdotte ex novo dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, trovano applicazione alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, il cui bando (o gli avvisi) è stato pubblicato a decorrere dal primo gennaio 2025 (data di entrata in vigore dell’Allegato II.2-bis).
Un corso per approfondire la tematica
Dopo le Linee Guida del MIT del 5/6/2026, la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture ha assunto connotati di complessità ulteriori rispetto a quelli noti, affidando alla stazione appaltante il compiuto di gestire sia la revisione dei prezzi straordinaria sia la revisione dei prezzi ordinaria.
Il corso “La revisione dei prezzi (ordinaria e straordinaria), la gestione delle modifiche e delle opzioni negli appalti di servizi e forniture dopo le Linee Guida del MIT e l’aggiornamento del Bando tipo n. 1” a cura di Roberta Bertolani, esamina tre istituti rilevanti sia per la fase di progettazione sia per la fase di esecuzione di un appalto di servizi e forniture:
• La revisione dei prezzi, dopo le Linee Guida del MIT del 5/6/2026
• Le opzioni (ivi compresa quella di rinnovo)
• Le modifiche in corso di esecuzione.
La revisione dei prezzi (ordinaria e straordinaria), la gestione delle modifiche e delle opzioni negli appalti di servizi e forniture dopo le Linee Guida del MIT e l’aggiornamento del Bando tipo n. 1
17 Lug 2026 ore 9.00 – 13.00
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