Esclusione se una voce dell’offerta economica è pari a zero

6 Aprile 2016
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Il Consiglio di Stato, sez. III 1/4/2016 n. 1307, afferma l’ inammissibilità di un’offerta economica pari a zero, anche con riguardo ad una sola delle sottovoci in cui risulta strutturata dalla stazione appaltante.

Il contrasto della giurisprudenza del Consiglio di Stato 

Si tratta di una questione già oggetto di contrasti giurisprudenziali.

Sulla base di uno dei due indirizzi in campo, secondo criteri di ragionevolezza e in virtù del favor partecipationis, la Commissione avrebbe dovuto agire in modo da conseguire un risultato utile, ossia sostituendo il prezzo zero con un valore minimo senza snaturare l’offerta migliore, in ossequio ai principi della massima partecipazione alle gare, di ragionevolezza e proporzionalità, di tassatività delle cause di esclusione (Cons. St., sez. VI, 17 settembre 2009 n. 5583, sez. V, n. 3435 del 2007 e sez. VI, n. 8146 del 2004).

Secondo un altro indirizzo, in questa sede riconfermato, l’offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una “mancata offerta” in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, ed è quindi inammissibile per carenza di un elemento essenziale ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis del d.lgs. 163 del 2006.

Nel caso di specie, in particolare, l’impresa aveva indicato punteggio zero in tre voci dell’offerta. Poiché la stazione appaltante aveva ritenuto di scomporre l’offerta in voci e indicato il criterio di valutazione, la Commissione era vincolata al rispetto di tale regola, e non poteva “correggere” il valore nullo, attribuendo un valore infinitesimale e simbolico allo stesso.

L’intervento manipolativo della commissione e il soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato conferma che l’integrazione da parte della Commissione giudicatrice degli elementi tecnici ed economici di valutazione stabiliti dalla lex specialis è consentita solo eccezionalmente, a condizione che: a) non siano modificati i criteri di valutazione stabiliti da detta lex specialis; b) non sia influenzata la preparazione delle offerte; c) non siano introdotte discriminazioni a danno dei concorrenti (Consiglio di Stato, sez. V, 06/05/2015, n. 2267).

Secondo il Collegio, al contrario, in una situazione di questo tipo è precluso l’intervento manipolativo della Commissione giudicatrice. Il divieto di un tale intervento rappresenta la garanzia migliore di attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza e va, ad avviso del Collegio, osservato anche in situazioni come quella in esame in cui la correzione infinitesimale di alcune voci dell’offerta non comporterebbe un sostanziale stravolgimento del suo valore economico, ma comporterebbe una diversa graduatoria definitiva.

Infine, il soccorso istruttorio è applicabile solo alle dichiarazioni carenti, non in caso di offerta economica carente: dopo la sua presentazione, l’offerta non è modificabile dalla parte; né, a maggior ragione, la stazione appaltante potrebbe sollecitarne la modifica.

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Redazione