Commissari di gara e competenza nello “specifico settore”

Ormai sembra chiarirsi la posizione della giurisprudenza sulla professionalità e sulle competenze dei membri della commissione giudicatrice.

Il Consiglio di Stato (sez. IV 20/4/2016 n. 1556) si è pronunciato in un caso in cui veniva contestata la mancata esperienza nel settore di alcuni commissari nel settore oggetto di gara (si trattava di un appalto nel campo della pulizia).

 

26 Aprile 2016
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Ormai sembra chiarirsi la posizione della giurisprudenza sulla professionalità e sulle competenze dei membri della commissione giudicatrice.

Il Consiglio di Stato (sez. IV 20/4/2016 n. 1556) si è pronunciato in un caso in cui veniva contestata la mancata esperienza nel settore di alcuni commissari nel settore oggetto di gara (si trattava di un appalto nel campo della pulizia).

A tale proposito, viene confermato dai giudici di Palazzo Spada il principio, già formulato con la decisione 15/09/2015, n. 4316 dello stesso Consiglio di Stato, secondo cui “nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi; inoltre i dati, in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti la commissione, possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio.”

Dai curricula vitae dei commissari, nel caso di specie emergeva che tutti e tre i componenti della commissione avevano conseguito il diploma di laurea, e che tutti i componenti avevano ricoperto importanti e prestigiosi incarichi in seno all’Amministrazione e in materia di appalti.

Al contrario, il Collegio non ritiene dirimente la circostanza che tali soggetti non avessero in precedenza svolto la medesima funzione con riferimento ad appalti nel campo della pulizia, né l’art. 84 comma 2 del TUCP prescrive che la dimostrazione della specifica esperienza debba trarsi dall’avvenuto svolgimento di incarichi analoghi o sovrapponibili a quello oggetto di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3295 del 2015; sez. IV, n. 552 del 2015; sez. IV, 11/12/2014, n. 6079) 

Viene per cui ribadito che , secondo un canone di ragionevolezza, il termine “specifico settore” vada inteso con elasticità e che la presenza di membri esperti del settore non debba essere esclusiva ma prevalente.

Sulla base di tali rilievi, i giudici amministrativi hanno ritenuto corretta la composizione della commissione e quindi legittima la procedura.

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