Nuovo Codice Appalti: tutti i servizi legali sono appalti

Tutti i servizi legali sono appalti. Scompare definitivamente l’incarico intuitu personae?

31 Gennaio 2017
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Tutti i servizi legali sono appalti. Scompare definitivamente l’incarico intuitu personae?

A cura del dott. Marcello Rizzetto

La materia relativa ai servizi legali ha subito una profonda modifica attraverso un complesso iter normativo e giurisprudenziale che sembrerebbe essersi concluso con il D.Lgs del 18 aprile 2016 n.50, che ha recepito le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

A tale riguardo vale evidenziare come il “vecchio” Codice, D.Lgs 163/2006, permetteva (lasciando in tal modo una possibilità di scelta) che un affidamento per servizi legali potesse essere ricondotto sia alla figura dell’appalto di servizi, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 163/2006, sia a quella della prestazione di opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile con la conseguenza, in tale seconda ipotesi, di escludere l’applicazione delle disposizione del D.Lgs 163/2006 stesso, e lasciando, pertanto, più che uno spiraglio all’utilizzo degli incarichi intuitu personae.

Quando i servizi legali venivano qualificati quali appalti rientravano nell’ambito dell’allegato II B del D.Lgs 163/2006, cioè nell’ambito dei servizi disciplinati esclusivamente dagli artt. 65, 68 e 225 del medesimo Decreto Legislativo, ai quali veniva applicato il combinato disposto dell’art 20 e dell’art. 27.

Diversamente, nell’ipotesi dei contratti di prestazione d’opera intellettuale la disciplina normativa ad essi applicata era necessariamente quella dei contratti di lavoro autonomo, e pertanto totalmente estranea al D.Lgs 163/2016.

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