Costi di interfacciamento e concorrenza

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 751 del 9 agosto 2019, Pres. Contessa, Est. Simonetti

15 Novembre 2019
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Dispositivi medici – Gara per un sistema in service di apparecchiature, reagenti e materiali di consumo per laboratorio – Costi di interfacciamento da inserire in offerta – Lesione della concorrenza rispetto all’aggiudicatario uscente che non deve sostenere ulteriori costi di interfacciamento

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 751 del 9 agosto 2019, Pres. Contessa, Est. Simonetti

Caso davvero interessante quello deciso dalla sentenza in commento, avente ad oggetto una gara per l’affidamento di un sistema in service di apparecchiature, reagenti e materiali di consumo per i laboratori di analisi di un’Azienda sanitaria siciliana.

La questione, nella sua semplicità, è tuttavia di notevole impatto anche perché non risultano precedenti in termini negli appalti di forniture sanitarie.

Uno dei concorrenti, infatti, aveva impugnato la lex specialis lamentando la violazione della parità di trattamento e della concorrenza in gara, dal momento che l’offerta avrebbe dovuto includere anche i costi di interfacciamento delle apparecchiature al sistema informativo del laboratorio (LIS).

In questo modo, però, risultava avvantaggiato il fornitore uscente, che non avrebbe dovuto sostenere tali costi potendo contare sulla continuità del servizio.

Sia in primo grado che in appello questa tesi è stata accolta; in particolare il Collegio di appello ha ritenuto che sussistessero delle alternative a questa configurazione di gara, che avrebbero permesso di rispettare la concorrenza effettiva (assunzione dei costi di interfacciamento a carico della stazione appaltante; il loro scorporo dal ribasso offerto; adozione di un criterio di aggiudicazione che non sia incentrato sul solo elemento del prezzo).

La questione è sostanzialmente identica a quella del c.d. lock-in negli appalti che hanno ad oggetto la fornitura di beni infungibili, per i quali come è noto ANAC ha adottato specifiche linee guida nel settore sanitario (le n. 8 del 13 settembre 2017), ancora di recente oggetto di indicazioni specifiche del Presidente di ANAC in relazione agli acquisti di farmaci.

ANAC ha correttamente rilevato che il lock-in descrive una  condizione, logica prima che giuridica, che impedisce il ricorso alla competizione  per mancanza di alternative praticabili in concreto. Ha quindi richiamato l’attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessità di evitare di introdurre in un capitolato di gara delle condizioni che renderebbero più oneroso per la P.A. la sostituzione del fornitore al termine della scadenza del contratto e che, di fatto, finiscono per creare illegittime condizioni preferenziali per il fornitore uscente, ove non addirittura di monopolio.

Questa illegittimità è oggi riconosciuta e condivisa anche dalla giurisprudenza.

Roberto Bonatti