Decreto “Cura Italia: le proposte di emendamento di ANCI-IFEL

Proposte di emendamento al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

27 Marzo 2020
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
ANCI-IFEL ha presentato un documento contenenti le proposte di emendamento al Decreto “Cura Italia” DL 17 marzo 2020, n.18.

Per visionare il documento completo clicca qui

Di seguito riportiamo un estratto di interesse

 

F- APPALTI

Art. XX

38. Norme in materia di contratti pubblici e di accelerazione degli interventi infrastrutturali

All’articolo 1 del decreto legge 18/04/2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 1, sostituire le parole “fino al 31 dicembre 2020” con le parole “31 dicembre 2021”
b. al comma 2, sostituire le parole “Entro il 30 novembre 2020” con le parole “Entro il 30 novembre 2021”
c. al comma 3, sostituire le parole “Fino al 31 dicembre 2020” con le parole “Fino al 31 dicembre 2021”
d. al comma 4, sostituire le parole “Per gli anni 2019 e 2020”, con le parole “Per gli anni 2020 e 2021”
e. al comma 6, sostituire le parole “Per gli anni 2019 e 2020” con le parole “Per gli anni 2020 e 2021”
f. al comma 7, sostituire le parole “Fino al 31 dicembre 2020” con le parole “Fino al 31 dicembre 2021”
g. al comma 15, sostituire le parole “Per gli anni 2019 e 2020” con parole “Per gli anni 2020 e 2021”

Motivazione
Il decreto legge cd “sblocca cantieri” ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 circa 53 norme, alcune delle quali impattano molto sugli affidamenti di lavori, beni e servizi di Comuni e Città Metropolitane: obbligo di aggregazione per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per tutti i Comuni non Capoluogo; Albo presso Anac dei componenti le Commissioni Aggiudicatrici; Sub-appalto; divieto di utilizzare l’istituto dell’appalto integrato.
I dati presentati da ANCE e Cresme lo scorso gennaio sull’andamento degli appalti di opere pubbliche registrano un netto trend positivo negli ultimi dieci mesi (+ 16 % la spesa dei Comuni in investimenti e + 40% il valore delle gare d’appalto) dovuto sicuramente, anche agli effetti positivi delle misure contenute nello sblocca cantieri che hanno sospeso l’obbligo di aggregarsi per tutti i Comuni non capoluogo e semplificato le procedure per gli acquisti sottosoglia.
Si ritiene pertanto opportuno, prorogare di almeno un altro anno tali misure, nelle more della definizione del nuovo Regolamento Unico e del Dpcm sulla qualificazione delle stazioni appaltanti che comunque non potrà limitare l’autonomia dei Comuni nella scelta del modello organizzativo per gli acquisti di lavori, servizi e forniture.

Articolo XZ

39. Modifiche articolo 36 decreto legislativo n. 50/2016 (appalti sotto soglia)

1. All’articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole “40.000 euro” con le parole “100.000 euro”
b) alla lettera b), sostituire le parole “40.000 euro” con le parole “100.000 euro” e le parole “150.000 euro” con le parole “350.000 euro”;
c) la lettera c) è abrogata.

Motivazione
La necessità di un’accelerazione per la realizzazione di investimenti è un’esigenza che non può non realizzarsi se non attraverso una più forte semplificazione delle procedure d’appalto cd. sotto soglia, nel rispetto ovviamente del criterio di trasparenza, economicità e rotazione degli inviti già richiamati dal comma 1 dello stesso articolo 36 del Codice dei Contratti.
La proposta serve dunque a questo scopo, innalzando la soglia degli affidamenti diretti previa valutazione di almeno tre preventivi per i lavori e cinque per forniture e servizi.

Art. XW

40. Proroga in materia di anticipazione del prezzo

1. Per l’anno 2020, con riferimento ai contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l’anticipazione del prezzo contrattuale di cui all’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ssmmii è calcolata sull’annualità di riferimento.

Motivazione
Al fine di individuare sul piano contabile l’idoneo appostamento delle anticipazioni del prezzo per contratti di beni e servizi, introdotte con il decreto cd Sblocca cantieri, si rende necessario per il 2020 prevedere che tali anticipazioni siano effettuate sulla base non del valore complessivo del contratto, ma della quota parte relativa all’anno di riferimento. La proposta emendativa mira, infatti, a coniugare le finalità di sostegno alle imprese con le legittime istanze di verifica degli equilibri contabili per gli enti territoriali.

41. Inserimento Sezione II “Eventi di Somma urgenza e interventi di protezione civile” nel Codice degli appalti

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alla Parte II, titolo VI, Capo VI, dopo l’articolo 162 è inserita la seguente Sezione:
Sezione II “Eventi di Somma urgenza e interventi di protezione civile”

L’articolo 163 è sostituito dai seguenti:

Art. 163
(Oggetto e ambito di applicazione)
“1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. L’affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e comunitari di riferimento.

Art. 163-bis
(Procedure in caso di somma urgenza)
1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell’imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all’evento.
2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all’amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.
3. L’esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.
4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l’affidatario. In difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l’utilizzo dei prezzari di cui all’articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezzari ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all’art. 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10%. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d’opera, connesse anche alle complessive necessità nell’ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzario. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori ad euro 40.000 per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.
5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezzari, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.
6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell’amministrazione, l’esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell’intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 mediante:
a. autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;
b. ricorso agli elenchi di cui all’articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n.190;
c. ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;
d. ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l’assenza di cause di esclusione.
9. Nel caso di cui al comma 7 lettera a) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l’affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l’amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall’affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell’effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore complessivo del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice dà conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l’amministrazione trattiene dai pagamenti l’importo del 10% del valore complessivo del contratto.
10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.0000 sono pubblicati ai sensi dell’articolo 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell’organo interno competente dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

Articolo 163-ter
(Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile)
1. In occasione degli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4 e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.
2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all’articolo 163 bis. Il termine di cui all’articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall’organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.
3.Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l’acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applicano i commi 7 e 8 dell’articolo 163-bis.
5.Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall’articolo 59, comma 1 e 1-bis.
6. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 163-ter possono prevedere penalità adeguate all’urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall’articolo 113-bis ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10% dell’importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell’evento.”

42. Conseguentemente (ulteriori modifiche al Codice appalti)

(Art…)
Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. all’articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: ”9-bis. In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 163 ter, comma 1, possono autorizzare procedure di affidamento anche non previste nella programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in assenza della stessa.”;
b. all’articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente “8-bis. La verifica preventiva di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all’articolo 163-bis.”;
c. all’articolo 27, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente “7-bis.La verifica progettuale di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all’articolo 163-bis.”;
d. all’articolo 31, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ”1-bis. In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono autorizzare l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purché dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali, anche in deroga ai requisiti fissati dalle linee-guida di cui al comma 5 del presente articolo.”;
e. all’articolo 32, comma 10, lettera b) dopo le parole “lettere a) e b)”, sono aggiunte le seguenti “e agli articoli 163- bis e 163- ter”;
f. all’articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ”1-bis. In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni.”;
g. all’articolo 34, al comma 3, alinea sono aggiunte le parole: “fatto salvo quanto previsto dagli articoli 163-bis e 163-ter,”
h. all’articolo 35, al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Non costituisce frazionamento l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità e di cui non è determinabile la complessiva consistenza e durata, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale in occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.”;
i. all’articolo 36, al comma 2:
1. alla lett. a), è aggiunto, infine, il periodo: “In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo i disposti di tale lettera fino all’importo di euro 100.000.”;
2. alla lett. b), è aggiunto, infine, il periodo: ”In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, la consultazione avviene con cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori e con tre operatori economici, ove esistenti, per i servizi e forniture”;
3. alla lett. c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: ”In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti di lavori per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti.”;
4. all’articolo 36, comma 7 è aggiunto “In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto, le stazioni appaltanti possono procedere anche in deroga a quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 7 del presente articolo”;
j. all’articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo anche in assenza della qualificazione di cui all’articolo 38 e non sono tenute a ricorrere alle centrali di committenza.”;
k. all’articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.”;
l. all’articolo 52,
1. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.”;
2. al comma 3, fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, o del comma 1-bis”;
m. all’articolo 60, al comma 3, dopo le parole “amministrazione aggiudicatrice”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero in occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,”;
n. all’articolo 61, al comma 6, dopo le parole “presente articolo”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero in occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,”;
o. all’articolo 70, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell’ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere in assenza dell’avviso di preinformazione di cui al presente articolo.”;
p. all’articolo 77, comma 3 dopo le parole “I commissari” è aggiunto il seguente periodo “, fatta eccezione per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del citato Decreto,”
q. all’articolo 93, al comma 1, dopo le parole “all’articolo 36, comma 2, lettera a)”, sono aggiunte le seguenti “e agli articoli 163-bis e 163- ter”
r. all’articolo 95:
1. al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) in occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato decreto”;
2. al comma 10 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: “e degli affidamenti di cui all’art 163-bis e 163-ter”;
s. all’articolo 97:
1. al comma 5, dopo le parole “delle spiegazioni”, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al presente comma e fissato in non più di 5 giorni.”;
2. al comma 8, dopo le parole “inferiore a dieci”, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a 5.”;
t. all’articolo 98, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell’ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, provvedono alle tempistiche e modalità delle comunicazioni previste dal presente articolo in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale e comunque in termini non superiori a 3 volte quelli stabiliti.”
u. all’articolo 103, al comma 11, dopo le parole “all’articolo 36, comma 2, lettera a)”, sono aggiunte le seguenti: “e agli articoli 163- bis e 163- ter”; e, all’ultimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163-bis e 163-ter.”;
v. all’articolo 105,
1. al comma 6, all’alinea, sono aggiunte le seguenti parole “ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163-bis e all’art. 163-ter.”;
2. al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell’ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto, eseguono le verifiche di cui al presente comma con le modalità di cui all’articolo 163-bis, commi 7 e 8, del presente decreto. Al fine di garantire la massima speditezza nell’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando, negli avvisi o negli inviti che gli interventi siano eseguiti esclusivamente dall’impresa affidataria, escludendo il ricorso al subappalto.”
w. all’articolo 106, al comma 1, lett. c) punto 1), dopo le parole “ente aggiudicatore”, sono aggiunte le seguenti: “, ovvero in occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell’ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto”.
x. All’articolo 113, in fine, è aggiunto il seguente periodo “La disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti che redigono le perizie giustificative si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati ai sensi degli articoli 163- bis e 163-ter”;
y. all’articolo 113 bis, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nell’ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzate al superamento della situazione emergenziale, le stazioni appaltanti possono precedere ulteriori penali per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni fino ad un ulteriore massimo del 10% dell’importo netto contrattuale”.
z. all’articolo 157, al comma 2:
1. dopo le parole “rotazione degli inviti”, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell’ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro sono affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36 comma 2, lettera a)”;
2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell’ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 sono affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b)”;
aa. all’articolo 213 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: “17-bis. Nei casi previsti dagli articoli 163-bis e 163-ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono consentiti ad avvenuta ultimazione dei lavori, servizi e forniture”.

Redazione