Delibera ANAC 9 marzo 2021, n.206

Quesiti posti dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna in merito alla disciplina introdotta dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120 sul Collegio consultivo tecnico

26 Marzo 2021
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Nomina di consulenti tecnici di ufficio come membri del Collegio consultivo tecnico.  Esclusa con riferimento al medesimo affidamento – Limitazione dell’ambito di intervento del Collegio consultivo tecnico obbligatorio rispetto ai compiti attribuiti dagli articoli 5 e 6 del d.l. 76/2020. Non consentita.

Nell’ambito del medesimo affidamento, è preclusa la possibilità, per lo stesso soggetto, di rivestire gli incarichi di componente del Collegio consultivo tecnico e di consulente tecnico d’ufficio.

Il soggetto che, avendo ricoperto l’incarico di componente o presidente del Collegio consultivo tecnico, sia nominato Consulente tecnico d’ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento, è tenuto a rifiutare l’incarico oppure ad astenersi ai sensi dell’articolo 192 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 1, del medesimo codice.

È esclusa la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni o controversie all’esame del Collegio consultivo tecnico obbligatorio costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, essendo le relative competenze predeterminate per legge.

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Redazione