Decreto semplificazioni-bis, art. 47: pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC

Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

6 Agosto 2021
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Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili – testo modificato in fase di conversione – si prevede l’applicazione agli interventi del PNRR e del PNC delle seguenti disposizioni:

a) gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 – ossia, le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti – producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

b) gli operatori economici diversi da quelli di cui alla lettera a) e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, da trasmettere contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c) gli operatori di cui alla lettera b), secondo quanto previsto in fase di conversione del decreto, sono altresì tenuti a consegnare alla stazione appaltante la certificazione che attesti la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (di cui all’all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68) ed una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; relazione, questa, che dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

d) le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

e) è requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile. Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:

  1. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;
  2. utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
  3. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
  4. abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere;
  5. abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui all’all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 – previsione introdotta in fase di conversione;
  6. abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario. Dichiarazione, questa, che, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 254/2016, copre, nell’ambito della comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto della stessa prodotta, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa.

a) i contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui alle lettere b), c) e d), commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell’obbligo di cui alla lettera b) determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e PNC;

b) le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui alla lettera d), o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il MIMS e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni, sono – e non “possono essere” come previsto in precedenza dal decreto –  definite le modalità e i criteri applicativi delle misure ivi previste, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.