Perenzione del giudizio amministrativo e prescrizione azione risarcitoria in sede civile

A cura di Stefano Taddeucci

14 Settembre 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La Corte di Cassazione, Sez. III, con l’ordinanza n. 23848 del 02.09.2021, ha rimesso alle SSU, tra le altre, anche le questioni sotto indicate:

1) la perenzione del giudizio amministrativo diretto a tutelare una situazione di interesse legittimo pretensivo strumentale al diritto soggettivo deve considerarsi o meno come istituto analogo a quello della estinzione del processo civile, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione riconducibile all’art. 2945, comma 3, c.c.?

Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza, i ricorrenti avevano proposto in sede civile, dinanzi alla Corte d’Appello, domanda di risarcimento danni conseguenti al fatto che lo Stato italiano aveva recepito tardivamente le direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE, le quali prevedevano un’equa remunerazione per i laureati in medicina che avessero frequentato i corsi di specializzazione dopo la laurea; per effetto di tale mancato recepimento, i ricorrenti non erano stati pagati e quindi avevano proposto appunto l’azione risarcitoria.

Essi avevano anche instaurato, dinanzi al Tar Lazio, un giudizio amministrativo nel quale chiedevano l’annullamento del Decreto Ministro della Sanità con cui era stato determinato il numero dei medici specializzandi destinatari della suddetta Direttiva, ed il Tar aveva accolto il loro ricorso appunto perché la tardività nell’attuazione della Direttiva li aveva illegittimamente tagliati fuori, rispetto ad altri medici i quali invece avevano avuto “la fortuna” di frequentare i corsi al momento del tardivo adempimento.

Il problema però consisteva nel fatto che tale giudizio amministrativo si era estinto per perenzione, e, di conseguenza, la Corte d’ Appello aveva dichiarato prescritte anche le pretese risarcitorie avanzate in sede civile.

CONTINUA A LEGGERE….

 

DOCUMENTI COLLEGATI

Ordinanza Corte di Cassazione Civile sez. III 2 settembre 2021

STEFANO TADDEUCCI