Appalto integrato: per i “progettisti indicati” non sussiste alcun obbligo di costituirsi in raggruppamento o di assumere la qualifica di ausiliari

A cura di Beatrice Armeli

16 Maggio 2022
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Appalto integrato – Imprese attestate per prestazioni di sola costruzione – Modalità di qualificazione per la progettazione – Indicazione del progettista – Avvalimento – Soccorso istruttorio

Delibera ANAC 27 aprile 2022, n. 210

Le massime

“L’art. 59, comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016, come già in precedenza l’art. 53, comma 3 dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006, prevede che l’operatore economico sprovvisto della qualificazione per la progettazione possa ricorrere, alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in RTI con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati, non discendendo da tali disposizioni alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o di sottoscrivere un contratto di avvalimento per assumere la qualifica di soggetti ausiliari al fine di prestare i requisiti mancanti alla società qualificata per la sola attività di costruzione”.

“La previsione della lex specialis di gara secondo cui il rapporto tra progettista ‘indicato’ e impresa partecipante qualificata per la sola costruzione debba essere necessariamente formalizzato in un contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice costituisce un obbligo ultra legem, con la conseguenza che l’esclusione dalla gara di tale impresa, disposta a seguito della produzione di un contratto di avvalimento nullo, nell’ambito del soccorso istruttorio all’uopo attivato, è illegittima”.

Il caso

Una società, concorrente nella gara per l’affidamento di un appalto integrato e qualificata per la sola esecuzione lavori, ha presentato istanza all’ANAC, contestando il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante per mancata trasmissione, nell’ambito del soccorso istruttorio, della documentazione inerente al contratto di avvalimento tra la medesima società e il professionista “indicato” in sede di offerta in qualità di progettista per l’attività di progettazione oggetto di affidamento.

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Beatrice Armeli