L’obbligatorio inserimento della clausola di revisione dei prezzi negli incarichi di progettazione

A cura di Beatrice Armeli

31 Agosto 2022
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Logo Servizi tecnici 300 2ANAC, Atto del Presidente del 27 luglio 2022     

Le contestazioni dell’OICE

Con riferimento ad una procedura aperta per l’affidamento di un appalto per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale, l’OICE, mediante segnalazione all’ANAC, contestava le modalità di calcolo dei compensi stabilite nella documentazione di gara, ritenendo che gli stessi non rispettassero il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti, secondo il quale il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, come previsto dall’art. 19-quaterdecies, comma 3, del d.l. 148/2017 (conv. con modif. dalla l. 172/2017), nonché dalle Linee guida ANAC n. 1.

In particolare, l’Associazione di categoria richiamava quanto dettato puntualmente dal disciplinare di gara, ai sensi del quale l’importo complessivo a base di gara, al netto del ribasso d’asta, “non sarà suscettibile di eventuali variazioni in aumento o diminuzione in relazione all’importo dei lavori progettati e pertanto resterà fisso e invariabile”.

Secondo l’OICE, tale disposizione avrebbe avuto ripercussioni, nel caso di specie, anche sul calcolo del compenso, in quanto l’importo a base di gara, indicato nel disciplinare e impiegato come presupposto per il calcolo del compenso, era stato quantificato sulla base di un progetto preliminare sviluppato vent’anni prima, per il quale dunque era stato utilizzato il prezzario dell’epoca e non quello attualmente in uso.

Ne discendeva che l’importo dei lavori e, conseguentemente, il calcolo del compenso dei professionisti risultavano parametrati su valori non più aggiornati, rispetto ai quali l’importo dei corrispettivi sarebbe stato nettamente inferiore, essendo pari a circa la metà di quello calcolato usando come base i prezzari attuali.

Pertanto, secondo l’esponente, non permettendo la clausola sopra riportata alcun adeguamento dell’importo a base di gara, l’aggiudicatario si sarebbe trovato a sostenere costi notevolmente superiori rispetto a quelli considerati nel disciplinare di gara, ai quali tuttavia non sarebbero corrisposti compensi proporzionati, in violazione della richiamata normativa in tema di equo compenso.

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