I fatti
Un operatore (gestore uscente) veniva escluso per incongruità dell’offerta, avendo sottostimato i costi della manodopera. L’impresa aveva calcolato il costo basandosi sulle ore “effettivamente lavorate” dai dipendenti, mentre il capitolato richiedeva la presenza di una “forza minima di lavoro” per un monte ore fisso giornaliero (ore contrattuali).
Il principio di diritto
Nei servizi in cui il capitolato impone la presenza garantita di un numero minimo di operatori per un orario predefinito (obbligazione di risultato connessa alla presenza), il costo della manodopera deve essere calcolato sul “monte ore contrattuale” (inclusivo delle sostituzioni per ferie/malattia) e non sulle ore effettivamente lavorate dal singolo dipendente.
Calcolare i costi solo sulle ore effettive genera una sottostima strutturale che rende l’offerta inattendibile e giustifica l’esclusione.
Anomalia dell’offerta e costo della manodopera: il calcolo va effettuato sulle ore contrattuali e non su quelle effettive
Consiglio di Stato (Sez. VII) sentenza 25 novembre 2025, n. 9240 – Scheda di sintesi
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