Lo schema di decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», prevede un intervento organico per chiudere e consolidare l’attuazione del PNRR oltre il 2026 e, parallelamente, rafforzare le politiche di coesione.
In attesa della formale emanazione, si anticipa una prima sintesi per aree tematiche e, al punto 11, le norme rilevanti in materia di contratti pubblici.
Indice
- 1. Governance e responsabilità PNRR (artt. 1‑3)
- 2. Accelerazione degli investimenti e semplificazione procedurale (artt. 4‑6, 8‑15)
- 3. Digitalizzazione, interoperabilità e dati (artt. 5‑6, 8, 11, 12, 13)
- 4. Disabilità e inclusione (art. 7)
- 5. Giustizia, lavoro e standard retributivi (artt. 16‑18)
- 6. Istruzione, scuola, università e ricerca (artt. 19‑22)
- 7. Infrastrutture, trasporti e idrico (artt. 23‑25)
- 8. Imprese, concorrenza, ambiente ed energia (artt. 12‑13, 14, 18, 23, 26‑28)
- 9. Politiche di coesione e FSC (art. 29)
- 10. Disciplina finanziaria finale e clausola di salvaguardia (artt. 30‑32)
- 11. Le norme in materia di contratti pubblici
1. Governance e responsabilità PNRR (artt. 1‑3)
- Rafforzato il monitoraggio: i soggetti attuatori devono aggiornare mensilmente su ReGiS cronoprogrammi e stato di avanzamento, segnalando eventuali criticità (art. 1).
- Estesa l’operatività di ReGiS e degli adempimenti di gestione/rendicontazione anche oltre il 31.12.2026.
- Prorogate fino al 31.12.2026 le strutture di missione PNRR presso PCM e ministeri e fino al 31.12.2029 le unità di missione, il Nucleo PNRR Stato‑Regioni e le strutture PNRR al MASE, con proroga comandi/fuori ruolo e possibilità di conferire incarichi in deroga alle percentuali ordinarie (art. 2).
- Autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato in PCM per la Struttura di missione PNRR e potenziata la struttura per innovazione digitale (nuove posizioni dirigenziali e 130 funzionari) (artt. 2‑3).
- Previste misure di assistenza tecnica e supporto (Consip, accordi quadro ICT, Eutalia S.p.A., Sogesid S.p.A. come in house plurima per transizione ecologica).
2. Accelerazione degli investimenti e semplificazione procedurale (artt. 4‑6, 8‑15)
- Obbligo per le amministrazioni di aggiornare entro 30 giorni gli atti attuativi delle misure PNRR dopo la decisione ECOFIN del 27.11.2025, anche in deroga alle procedure ordinarie ma con pareri/concerti essenziali (art. 4).
- Riduzione forte dei termini di silenzio‑assenso e conferenze di servizi per interventi di protezione civile e PNRR; gli esiti delle conferenze possono sostituire tutti i pareri e nulla‑osta (artt. 4‑5).
- Modifiche alla legge 241/1990: termini più brevi nelle conferenze di servizi; rafforzata la logica di assenso implicito; chiarito l’ambito del silenzio assenso e digitalizzazione/automatismo dell’attestazione (art. 5).
- Ampliata la SCIA per installazione di impianti pubblicitari lungo le strade (art. 5, co. 2).
- Semplificazioni per acquisizione d’ufficio dell’ISEE, CIE illimitata dai 70 anni, tessera elettorale digitale; riformato il ricorso straordinario (ora deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato) (art. 6).
- Ulteriori tagli a oneri di pubblicazione/trasparenza quando i dati sono già in banche dati nazionali (art. 8).
- Snelliti gli adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale (silenzio‑assenso doganale) e alcune procedure in materia di circolazione e navigazione (artt. 9‑10).
- Misure di semplificazione settoriale:
3. Digitalizzazione, interoperabilità e dati (artt. 5‑6, 8, 11, 12, 13)
- Rafforzato il Codice dell’amministrazione digitale:
- Procedura semplificata di notifica delle violazioni di dati personali per microimprese < 5 dipendenti, da definire dal Garante privacy (art. 12).
- Obblighi informativi dei provider Internet sulle tecnologie di accesso disponibili e relative prestazioni; rafforzato il ruolo AGCom (art. 13).
4. Disabilità e inclusione (art. 7)
- Estesa su base provinciale la sperimentazione della nuova disciplina sulla disabilità (d.lgs. 62/2024), con specifico elenco di province allegato.
- Flessibilità nella composizione delle commissioni INPS (tipologie di specializzazioni mediche ammesse; possibilità telematica; particolare attenzione alle specializzazioni pediatriche e nella patologia della persona).
- Potenziato l’invio telematico del certificato di disabilità ai fini del progetto di vita; possibili convenzioni INPS‑Regioni per condivisione dati.
- Rafforzato il ruolo e i poteri del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (anche come soggetto attivo in caso di mancata attuazione di servizi essenziali; estensione di norme su spese di giustizia e poteri di azione collettiva).
5. Giustizia, lavoro e standard retributivi (artt. 16‑18)
- Giustizia tributaria: aggiustamenti puntuali sulla nuova magistratura tributaria e sul Testo unico della giustizia tributaria (prove informatiche, tirocinio, soglie per il reclamo/ mediazione elevate a 10.000 euro, rafforzamento servizi digitali) (art. 16).
- Giustizia civile:
- Standard retributivi (art. 18): nei giudizi in cui il giudice accerti che il CCNL di settore/area non garantisce retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost., se il datore ha applicato un contratto “qualificato” (art. 51 d.lgs. 81/2015 o equivalente ex art. 11 d.lgs. 36/2023) non può essere condannato a differenze retributive e contributive per il periodo antecedente il ricorso. Protezione non opera se il CCNL non è “qualificato” o non è del settore corretto.
6. Istruzione, scuola, università e ricerca (artt. 19‑22)
- Scuola (M4C1):
- Residenze universitarie: proroga al 31.12.2029 del Commissario straordinario per i posti letto PNRR; semplificazione urbanistica per gli interventi di edilizia universitaria (esenzione da piani attuativi; uso di permesso di costruire convenzionato) (art. 21).
- Diritto allo studio e lauree abilitanti:
7. Infrastrutture, trasporti e idrico (artt. 23‑25)
- Ferrovie (M3C1):
- Misure specifiche su RFI per gestione riserve e terre/rocce da scavo, con pagamento provvisorio fino al 10% delle riserve in attesa di collegio consultivo tecnico e potere esproprio di aree per riambientalizzazione (art. 24).
- Idrico (M2C4 Investimento 4.5): istituito uno Strumento finanziario nazionale per investimenti in infrastrutture idriche (SFNIISSI), alimentato da PNRR (1 mld) e altre risorse; gestione tramite Invitalia; priorità a progetti PNIISSI, interventi post‑alluvione e cofinanziamento investimenti con logiche di partenariato (art. 25).
8. Imprese, concorrenza, ambiente ed energia (artt. 12‑13, 14, 18, 23, 26‑28)
- Microimprese: procedura semplificata per notifica data breach e flessibilità temporanea sul responsabile tecnico in estetica/acconciatura e FER, con modulistica standard e flussi digitali alle Camere di commercio (art. 12).
- Mercato e concorrenza: interventi puntuali sul d.lgs. 201/2022 per rafforzare l’azione AGCM sulle separazioni societarie e sui piani di rimedio, e sulla disciplina degli accreditamenti sanitari, introducendo procedure ad evidenza pubblica con criteri premiali legati a qualità, investimenti e capacità produttiva (art. 27).
- Ambiente/energia:
- Investimenti MIMIT: convenzioni con GSE e Agenzia Entrate per controlli su Transizione 4.0; supporto esterno per i centri di trasferimento tecnologico; pubblicazione elenco beneficiari dei crediti d’imposta PNRR; copertura nazionale per progetti TEF non più PNRR (art. 26).
9. Politiche di coesione e FSC (art. 29)
- Modifiche alla disciplina degli “accordi per la coesione” e aumento della quota FSC destinabile ad assistenza tecnica (fino al 20%) (art. 29, co. 1).
- Rimodulazione di vari fondi (Fondo art. 178 d.l. 34/2020, Fondo compensazione effetti finanziari, FSC 2014‑2020 e 2021‑2027) per finanziare:
10. Disciplina finanziaria finale e clausola di salvaguardia (artt. 30‑32)
- Le economie PNRR restano sui conti di tesoreria dedicati e, dopo il 30.6.2026, sono ricognite con decreto MEF; una parte è vincolata a rifinanziare specifici fondi (es. Fondo art. 1, c. 200, l. 190/2014), il resto potrà essere riallocato con DPCM per nuove iniziative o rifinanziamenti (art. 30).
- Disciplina specifica per il Fondo vittime amianto nei cantieri navali, con aggiornamento dei decreti ministeriali e nuova destinazione delle risorse residue (art. 30, co. 11).
- Applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome “compatibilmente con gli statuti” (art. 31).
- Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e obbligo di conversione parlamentare (art. 32).
11. Le norme in materia di contratti pubblici
Ecco le principali norme in materia di appalti contenute nello schema di decreto-legge:
1. Proroga di Accordi Quadro e Contratti Digitali (Art. 2, comma 10)
Al fine di evitare interruzioni nella gestione e rendicontazione del PNRR, il decreto prevede una proroga straordinaria per:
- Accordi quadro, convenzioni e contratti quadro relativi a servizi di supporto alla trasformazione digitale, servizi cloud, project management (PMO) e demand office.
- Condizioni: Devono essere già in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
- Limiti: La proroga non può eccedere il 50% del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro e dura fino all’aggiudicazione delle nuove gare (comunque non oltre la chiusura del PNRR).
2. Digitalizzazione e Unicità dell’Invio (Art. 11, comma 1, lett. c)
Viene rafforzato il principio dell’unicità dell’invio (once-only) nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), con riflessi sulle gare d’appalto:
- Divieto di richiesta dati: Le stazioni appaltanti non possono richiedere a cittadini e imprese dati e informazioni già detenuti da altre amministrazioni pubbliche.
- Interoperabilità: L’accertamento d’ufficio di atti e fatti deve avvenire tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) in modalità automatica.
- Responsabilità dirigenziale: L’inadempimento nell’abilitazione all’accesso ai dati comporta una sanzione disciplinare e una riduzione della retribuzione di risultato non inferiore al 30% per i dirigenti responsabili.
3. Appalti Ferroviari e Gestione delle Riserve (Art. 24)
Per accelerare gli interventi PNRR gestiti da RFI S.p.A.:
- Anticipazione Riserve: RFI è autorizzata a erogare agli appaltatori (inclusi i Contraenti Generali) un importo provvisorio fino al 10% delle riserve iscritte in contabilità, previa presentazione di garanzia fideiussoria.
- Procedura: Entro 270 giorni, l’affidatario deve sottoporre le riserve al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per la determinazione finale (che ha valore di lodo contrattuale).
- Deleghe Espropri: Si consente al soggetto gestore di delegare i poteri espropriativi a società collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato.
4. Investimenti Idrici e Appalti (Art. 25)
Viene istituito lo Strumento finanziario nazionale per il settore idrico (SFNIISSI):
- Finanziamento: Destinato a progetti del PNIISSI non più in grado di rispettare i tempi PNRR originari.
- Modalità di valutazione: I criteri di accesso privilegeranno forme di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
5. Standard Retributivi e Tutele Equivalenti (Art. 18)
Norma di raccordo tra contenzioso del lavoro e appalti:
- In caso di accertamento giudiziale di non conformità salariale (Art. 36 Cost.), il datore di lavoro è protetto da condanne per il passato se ha applicato i contratti collettivi che garantiscono tutele equivalenti ai sensi dell’Articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).
6. Appalti nel settore Sanitario (Art. 27, comma 3; Art. 15)
Viene introdotta una revisione per la selezione degli erogatori sanitari (accreditamento):
- Obbligo di Gara: Gli accordi contrattuali con strutture private devono essere preceduti da una procedura ad evidenza pubblica.
- Criteri premiali: Valorizzazione dell’esperienza pregressa, investimenti tecnologici e adeguato rapporto personale/pazienti.
Vengono previste misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare:
- Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell’articolo 76 del Codice.
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