Oggetto: Anticipazione del prezzo, recupero delle somme anticipate e interessi
Quesito:
Negli appalti di lavori, l’importo dell’anticipazione è pari al 20% dell’importo complessivo del contratto.
Posto 1.000.000 l’importo del contratto, l’importo anticipato all’appaltatore è pari a 200.000.
Il recupero dell’importo anticipato avviene in misura proporzionale ad ogni SAL fino al completo recupero entro il SAL finale.
Si chiede come debbano essere gestiti gli interessi legali ovvero se gli stessi siano dovuti solo in caso di decadenza dal beneficio dell’anticipazione oppure se la SA li debba trattenere a prescindere su ogni certificato di pagamento in più al parte di valore anticipato.
Risposta aggiornata
Riguardo alla questione in esame si rileva che l’anticipazione consente all’appaltatore di ricevere un pagamento anticipato rispetto all’effettivo avanzamento dei lavori; giuridicamente è considerata parte del corrispettivo contrattuale e non un prestito oneroso. L’anticipazione è concessa a fronte di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che deve coprire l’anticipazione stessa più gli interessi legali che matureranno sul periodo di recupero dell’anticipazione, secondo il cronoprogramma dei lavori (art. 125 co1).
Tuttavia gli interessi legali sull’anticipazione non sono automaticamente dovuti né trattenuti dalla stazione appaltante durante i SAL.
Infatti se l’appaltatore esegue regolarmente i lavori e l’anticipazione viene recuperata proporzionalmente nei SAL, non si applicano interessi legali sull’importo anticipato. Qualora invece l’appaltatore decada dal beneficio (ad esempio per inadempimento, ritardo ingiustificato, o risoluzione del contratto), allora gli interessi legali decorrono dalla data di erogazione dell’anticipazione fino alla data di effettivo recupero così come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. In questo caso, la S.A. può richiedere la restituzione dell’anticipazione maggiorata degli interessi legali, come forma di compensazione per l’uso improprio del denaro pubblico.
Anticipazione del prezzo e interessi legali
Parere MIT 5 febbraio 2026, n. 4017
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