1. Contratti pubblici – Compenso professionale per incarichi tecnici affidati a società tra professionisti – Fattura intestata a soggetto giuridico distinto dall’affidatario: incertezza del credito che non può essere sanata dall’identità dei soci – Assenza di valido documento fiscale intestato all’affidatario: la P.A. è vincolata al divieto di pagamento ex art. 1, comma 210, l. n. 244/2007 – Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: legittima il rifiuto di pagamento
2. Contratti pubblici – Compenso professionale per incarichi tecnici affidati a società tra professionisti – DURC della società affidataria: presupposto indispensabile per la liquidazione del corrispettivo, non surrogabile dal DURC dei singoli soci persone fisiche – La verifica del DURC operata dal RUP in fase esecutiva non esonera il creditore dall’obbligo di produrre documentazione aggiornata e riferita alla società al momento della richiesta di pagamento
1. Nell’ambito dei contratti pubblici di prestazioni tecniche, il creditore-opposto che agisce con decreto ingiuntivo deve dimostrare la titolarità del credito in capo a sé stesso mediante documento fiscale a sé intestato: la presenza di fatture intestate a soggetti giuridici distinti dall’affidatario determina «l’incertezza del credito azionato» e non può essere superata dalla «circostanza che i soci siano i medesimi», trattandosi «di due società diverse, con partita IVA differente». L’art. 1, comma 210, della l. n. 244/2007 «vieta espressamente alla Pubblica Amministrazione di procedere a pagamenti in assenza di valido documento fiscale», rendendo il documento fiscale «presupposto necessario e non derogabile per l’adempimento».
2. Quanto al DURC, la giurisprudenza consolidata in tema di appalti pubblici «richiede che il DURC sia riferito al soggetto affidatario dell’appalto, costituendo presupposto indispensabile per la liquidazione dei corrispettivi in base all’art. 4 d.P.R. n. 207/2010 ed in base al d.m. 24.10.2007»: nel caso di società tra professionisti, «l’obbligo di regolarità contributiva grava anche sulla società stessa», sicché i soli DURC e attestazioni INARCASSA riferiti ai singoli professionisti persone fisiche non consentono di verificare la posizione della società affidataria. «La circostanza che il RUP abbia verificato la posizione dei professionisti in fase esecutiva non esonera il creditore dall’onere di produrre documentazione aggiornata e riferita al soggetto giuridico affidatario al momento della richiesta di pagamento». In presenza di tali carenze, «l’art. 1460 c.c. legittima la parte a rifiutare l’adempimento», avendo la produzione del DURC il carattere di «obbligo del creditore per ottenere l’esigibilità del credito».
«la circostanza che i soci siano i medesimi non vale a superare l’evidente difformità soggettiva, trattandosi di due società diverse, con partita IVA differente» (motivazione)
«l’art. 1, comma 210, della l. 244/2007 vieta espressamente alla Pubblica Amministrazione di procedere a pagamenti in assenza di valido documento fiscale, per cui tale norma, di carattere imperativo, rende il documento fiscale presupposto necessario e non derogabile per l’adempimento» (motivazione)
«la circostanza che il RUP abbia verificato la posizione dei professionisti in fase esecutiva non esonera il creditore dall’onere di produrre documentazione aggiornata e riferita al soggetto giuridico affidatario al momento della richiesta di pagamento, che presuppone la regolarità contributiva necessaria nella fase della liquidazione» (motivazione)
SINTESI
1) La vicenda
Un Comune aveva affidato incarichi tecnici di progettazione e direzione lavori a una società in nome collettivo tra professionisti. A conclusione delle prestazioni, la società credìtrice aveva richiesto il pagamento del compenso mediante decreto ingiuntivo, producendo a corredo due fatture: la prima emessa da un soggetto giuridico diverso (poi messa in liquidazione), la seconda emessa da una seconda società con partita IVA diversa da quella dell’affidatario. Il DURC prodotto riguardava i soli soci persone fisiche e non la società affidataria. Il Comune aveva opposto il decreto contestando l’indeterminatezza del credito, la mancanza di valido documento fiscale e l’assenza del DURC della società.
2) La decisione
Il Tribunale accoglieva l’opposizione. Le fatture intestate a soggetti distinti dall’affidatario determinavano l’incertezza del credito, non sanabile dall’identità dei soci. Il divieto imperativo ex art. 1, comma 210, l. n. 244/2007 rendeva indispensabile la produzione di valido documento fiscale intestato all’affidatario. Il DURC dei singoli professionisti non era surrogabile al DURC della società, che era il soggetto contrattuale. La verifica operata dal RUP in fase esecutiva non esonereva il creditore dall’onere di produrre documentazione aggiornata al momento della richiesta di pagamento. L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. era fondata.
3) L’esito
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opposta al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali oltre accessori.
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Pagamento compensi professionali
Tribunale di Bari, Sez. III Civile, sent. del 6 maggio 2026 (n. 13407/2023 R.G.)
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