Affidamento diretto concessioni infra 140.000 euro 

Parere MIT 13 maggio 2025, n. 3407

11 Giugno 2025
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Con il parere n. 3407, pubblicato in data 13 maggio 2025, il Servizio Supporto Giuridico ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità per un ente concedente di procedere all’affidamento diretto di un contratto al di sotto della soglia di cui all’art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici, fornendo risposta negativa in conformità al disposto di cui all’art. 187 del Codice appalti.

Oggetto: Concessioni di importo inferiore a 140.000 euro e affidamento diretto art. 3, co. 1, lett. d) allegato I.1 al codice

Quesito:
L’Amministrazione vorrebbe installare nella biblioteca comunale un distributore automatico di bevande per gli utenti. Considerato il valore estremamente esiguo della concessione, ben al di sotto della soglia dei 140.000 euro, si ritiene che una procedura di gara, anche solo nella forma della procedura negoziata, sia contraria, non solo ai principi codicistici, ma alla stessa legge n. 241/90 che pone il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. Si chiede conferma che sia legittimo affidare direttamente un contratto di concessione di servizi di importo inferiore ad euro 140.000, tenuto conto che l’art. 3, co. 1, lett. d) dell’allegato I.1 al codice definisce l’affidamento diretto quale “affidamento del contratto del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante O DALL’ENTE CONCEDENTE, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, co. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”. Nella definizione dei contratti il legislatore, in modo espresso, riconosce all’ente concedente la possibilità di affidare direttamente una prestazione. La semplificazione nelle concessioni sembra desumersi anche dalla modifica apportata all’art. 62, co. 18, e all’art. 5, co. 5, dell’A II.4, che prevede l’obbligo di qualificazione per importi pari o superiori a 140.000 euro.

Risposta aggiornata
Trova applicazione l’art. 187. del Codice dei contratti pubblici, rubricato “Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea” il quale recita: “Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II”.

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