I fatti
Un operatore economico impugnava l’aggiudicazione di una gara per servizi di manutenzione del verde (sottosoglia), lamentando di essere stato escluso automaticamente per anomalia dell’offerta.
La Stazione Appaltante aveva applicato il “taglio delle ali” nonostante il disciplinare di gara prevedesse espressamente la non applicazione dell’esclusione automatica e richiamasse l’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 (verifica in contraddittorio). L’Amministrazione sosteneva che l’inciso “se del caso” nel disciplinare rendesse facoltativo il contraddittorio.
Il principio di diritto
Negli appalti sottosoglia, l’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 consente l’esclusione automatica delle offerte anomale solo se espressamente prevista negli atti di gara.
Qualora la lex specialis escluda tale automatismo o risulti ambigua, prevale il principio del favor participationis, che impone l’applicazione del regime ordinario della verifica in contraddittorio (art. 110).
È illegittima l’esclusione disposta automaticamente in assenza di una chiara previsione del bando e priva di motivazione specifica sulle ragioni dell’anomalia.
Appalti sottosoglia e offerte anomale: illegittima l’esclusione automatica se non espressamente prevista nella lex specialis
TAR Campania – Salerno (Sez. I) sentenza 25 novembre 2025, n. 1921 – Scheda di sintesi
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