Il Supporto Giuridico del MIT, mediante il parere n. 3353 pubblicato in data 3 aprile 2025, ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è necessario adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni con stima presunta di costo dei lavori superiore a 2.000.000 di euro, anche nel caso di “adeguamento” di una progettazione sviluppata ai sensi del codice previgente per un’opera rimasta incompiuta.
Di seguito il testo del Parere:
OGGETTO:
BIM – Necessità adeguamento di un precedente progetto da porre a base di gara
Quesito:
Al fine di appaltare il completamento di un’opera rimasta incompiuta a causa della risoluzione di un precedente contratto (stipulato in esito ad una procedura bandita in vigenza del D.lgs. n. 50/2016) tenuto conto che il valore dei lavori da realizzare per il completamento dell’opera è superiore a 2 milioni di euro, dovendo adeguare il progetto originario al D.l.gs. n. 36/2023 per porlo a base di gara per l’affidamento di un appalto integrato, si deve prevedere la progettazione con modalità BIM ai sensi dell’art. 43 del Codice?
Risposta aggiornata
La risposta è affermativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è necessario adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni con stima presunto di costo dei lavori superiore a 2.000.000 di euro.
Si rammentano, anche se non di diretto interesse nella presente caso, le specifiche regole in ambito di beni culturali. Unica deroga prevista è il caso dei lavori manutentivi (ordinaria e straordinaria manutenzione) a meno che non vi fosse già una progettazione in BIM.
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