Concordato preventivo ed appalti pubblici: rapporti tra codice dei contratti e disciplina sul fallimento

a cura di Stefano Taddeucci

STEFANO TADDEUCCI 5 Novembre 2020
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L’art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 (di seguito “Codice dei Contratti”) prevede l’esclusione dell’operatore economico che “sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

Tale norma, da un lato, prevede l’esclusione anche quando la procedura per l’ammissione al concordato preventivo sia ancora in itinere (“… o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”), dall’altro però fa espressamente salvo l’art. 110 dello stesso Codice, il quale prevede che “in caso di concordato preventivo” – e quindi, sembrerebbe, solo quando l’appaltatore è stato effettivamente ammesso al concordato preventivo – la stazione appaltante deve scorrere la graduatoria ed interpellare gli altri soggetti che seguono.

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