Decreto trasparenza e prevenzione: estratto, art.31

Art.31 (Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

9 Giugno 2016
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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)

Estratto

Art.31 (Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) – 1. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”.

VEDI ANCHE:
Il testo completo del Dlgs 25 maggio 2016, n.97, pubblicato in G.U. Serie Generale n.132 del 8 giugno 2016

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