Nel conferire l’incarico ad un soggetto esterno per la preparazione della documentazione di gara, ciascun operatore economico deve assicurarsi che il professionista o la struttura dedicata della società di consulenza non abbia ricevuto e non riceverà lo stesso incarico da un altro Operatore economico partecipante alla medesima gara.
A tal fine, nel mandato con cui si conferisce l’incarico, è opportuno inserire una clausola di esclusiva che vincoli il professionista, o la struttura dedicata della società di consulenza, a predisporre la relazione tecnica, o altra documentazione di gara, unicamente per quell’Operatore economico.
E’ quanto ha chiarito Anac con decisione del Consiglio approvata nell’adunanza del 28 maggio 2025, aggiornando le relative Frequently Asked questions (FAQ).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento