IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’art. 26;
Visto l’art. 1, comma 458, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che ha modificato l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Visto l’art. 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» che ha ulteriormente modificato l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Visto l’art. 1, comma 532 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che ha ulteriormente modificato l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Visto l’art. 26, e, in particolare, i commi 6-bis, 6-ter e 12, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato dal sopracitato comma 532 della legge n. 207 del 2024, finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardi agli appalti pubblici di lavori;
Visto l’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato dal sopracitato comma 532 della legge n. 207 del 2024, il quale dispone che, per le finalita’ di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo art. 26, «sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che e’ ulteriormente incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l’anno 2023, di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 300 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per l’anno 2026 che costituisce il limite massimo di spesa»;
Visto l’art. 26, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti un decreto recante le modalita’ di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto;
Ritenuta, pertanto, la necessita’ di definire le modalita’ di richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi previste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
Decreta:
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita’ operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»).
2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
– agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche’ agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
– agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
– agli appalti pubblici di lavori, nonche’ agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita’ previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;
– ai contratti affidati a contraente generale dalle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
Art. 2 – Risorse del Fondo
Alla copertura degli oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 3 – Accesso alle risorse del Fondo
1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali, del Ministero, entro i termini indicati al successivo comma 3 con riguardo a ciascuna finestra temporale. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo e’ inserita, pena esclusione, nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita’ ivi indicate.
2. L’istanza di cui al comma 2 comprende:
– i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
– i dati desunti dal prospetto (da non allegare in piattaforma) di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
– il dato dell’entita’ delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
– il dato dell’entita’ delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’art. 26, commi 6-bis quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e’ formulata l’istanza di accesso al Fondo;
– l’entita’ del contributo richiesto;
– gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l’indicazione del funzionario delegato, o l’assegnazione per competenza e cassa, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare l’istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:
– I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
– II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025;
Art. 4 – Esame delle domande ed erogazione delle risorse
1. Il Ministero esamina le istanze presentate ai sensi dell’art. 3 e decide cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica, da emanarsi solo laddove le risorse siano disponibili:
– entro il 31 ottobre 2025, per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;
– entro il 31 maggio 2026, per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026.
2. Nei decreti direttoriali di cui al comma 1 sono indicate, altresi’, le istanze che non sono accolte e i motivi dell’esclusione. Non saranno ritenute ammissibili le istanze concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, riferire a periodi precedenti a quelli indicati all’art. 3, comma 3.
3. Entro novanta giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme di cui al comma 1, il Ministero provvede, solo laddove le risorse siano disponibili, all’assegnazione delle stesse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto dall’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022.
4. Ai sensi del comma 6-quater dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione, ai fini della verifica dell’importo effettivamente spettante e puo’ disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato, che e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo, ai sensi del comma 11 del medesimo art. 26.
Art. 5 – Disposizioni finanziarie
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2025 (GU Serie Generale n.125 del 31-05-2025)
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