Imposta di bollo applicabile nei modi e misure stabiliti dall’articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alle fattispecie di contratti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), escluse dal perimetro delineato dal Codice (risposta n. 1)
La Risposta chiarisce che l’imposta di bollo “una tantum” disciplinata dall’art. 18, comma 10, del d.lgs. 36/2023 si applica anche ai contratti di servizi esclusi dal perimetro del Codice ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. a), quando stipulati tra stazioni appaltanti in presenza di un diritto esclusivo. Pur trattandosi di contratti esclusi, essi restano soggetti ai principi fondamentali del Codice (artt. 1–3) e alle forme contrattuali dell’art. 18; ne consegue l’estensione del regime semplificato dell’imposta di bollo previsto dall’Allegato I.4 (ora sostituito dal decreto MEF), con natura sostitutiva rispetto al DPR 642/1972 per gli atti della procedura ed esecuzione, fatta eccezione per fatture e documenti assimilati.
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Imposta di bollo e contratti esclusi
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