L’operatore economico deve giustificare in concreto l’anomalia dell’offerta nel caso di un tasso di assenteismo inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali

Matteo Corbo 2 Dicembre 2025
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Con la recente sentenza n. 1459 del 23 ottobre 2025, la Sezione Seconda del TAR Piemonte (Torino) si è espressa sull’obbligo di giustificare, con elementi di prova concreti e puntuali, l’anomalia dell’offerta nel caso di un tasso di assenteismo che si discosta rispetto a quello indicato nelle tabelle ministeriali, anche nell’ipotesi di assorbimento della forza lavoro dell’affidatario uscente.

I fatti di causa sono inerenti ad una procedura di gara d’appalto aperta telematica indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Biella per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione di attività amministrative di front office e back office.

Nei termini previsti dal disciplinare di gara pervenivano due offerte, una da parte di un consorzio di imprese in RTI, gestore uscente del servizio oggetto di gara, la seconda da parte di un consorzio stabile.

A seguito dell’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, veniva avviata la verifica di congruità dell’offerta economica del consorzio stabile, provvisoriamente primo classificato, in particolare con riferimento alle ore di lavoro proposte in offerta e al relativo costo unitario, entrambi elementi il cui valore espresso si discostava rispetto a quello stimato dall’Amministrazione.

Esaminate le giustificazioni fornite, l’Amministrazione aggiudicava la gara a quest’ultimo operatore economico.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara, proponeva ricorso  – corredato da subordinata domanda risarcitoria – l’operatore economico secondo classificato, che avanzava doglianze relative all’assenza della capacità tecnica e professionale richiesta dal disciplinare in capo all’aggiudicataria, oltre che alle carenze dell’offerta economica e, infine, all’articolazione del servizio offerto, in quanto difforme rispetto a talune prescrizioni inderogabili del capitolato tecnico.
Il TAR adito accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla prima parte del motivo relativo alla carenza dell’offerta economica presentata dall’aggiudicataria. Secondo la tesi della ricorrente, infatti, l’offerta dell’aggiudicataria era stata formulata considerando un tasso di assenteismo – basato sui propri dati interni e significativamente più basso rispetto a quello previsto dalle tabelle ministeriali – a tutto il personale, incluso quello da riassorbire dal gestore uscente. Tale impostazione aveva infatti determinato una riduzione del costo orario della manodopera, che sarebbe stato invece maggiore laddove l’offerta fosse stata parametrata ai dati di assenteismo delle tabelle ministeriali.

Nello specifico, il TAR adito rilevava che l’aggiudicatario si era limitato ad allegare un tasso particolarmente virtuoso, senza tuttavia fornire, a seguito dei chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante, elementi concreti diretti a provare la congruità della propria offerta sotto tale specifico aspetto.

Il TAR Piemonte, facendo proprio l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Cons. Stato, V, 5.9.2025, n. 7226), ha ritenuto che l’operatore economico non possa giustificare la presunta anomalia della propria offerta semplicemente mediante la produzione di autodichiarazioni, ma debba fornire invece una prova puntuale e rigorosa circa la regolarità della stessa. Laddove tale prova non viene raggiunta, la stazione appaltante è tenuta a procedere ad una nuova verifica dell’anomalia dell’offerta.

Il Collegio, pur essendo a conoscenza del principio recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, secondo cui “il tasso di assenteismo dipende poi dal modello organizzativo della singola impresa ed è replicabile anche sul personale da assorbire (e, dunque, anche in presenza, di clausola sociale) o di nuova assunzione: invero, la presenza di una clausola sociale e di lavoratori neoassunti non impedisce di far riferimento alle statistiche di assenteismo aziendale al fine di giustificare uno scostamento virtuoso dalle tabelle ministeriali, e dunque giustificare un più basso costo del lavoro” (Cons. Stato, III, 5.06.2025, n. 4898), ha ritenuto che le stesso debba essere “declinato e verificato in concreto, alla luce dell’effettiva composizione della forza lavoro “uscente” oggetto di riassorbimento” (Tar Piemonte, cit.).

Pertanto, nel caso oggetto di esame, si poneva la necessità di un accertamento in concreto del tasso di assenteismo della forza lavoro uscente oggetto di riassorbimento.

Per tali ragioni, il TAR piemontese ha accolto parzialmente il ricorso, nei limiti della prima parte del secondo dei motivi sopra elencati, disponendo dunque una nuova verifica dell’anomalia dell’offerta da parte della stazione appaltante.
 
 

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