L’
art. 113 del nuovo codice dei contratti pubblici dispone che “
A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.
Breve riepilogo degli orientamenti della giurisprudenza contabile
Detta disposizione è stata, nel tempo, oggetto di plurime pronunce da parte delle diverse Sezioni regionali di controllo di questa Corte in sede consultiva, investite da richieste di parere in materia, sotto diversi profili, nonché da parte della Sezione delle Autonomie, chiamata a risolvere questioni di massima, a seguito di rimessione da parte delle suddette Sezioni di controllo.
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