Così la Corte di Cassazione (sentenza 23 febbraio 2021, n. 18592) ha evidenziando l’errore dei giudici di appello nella condanna del RUP in quanto quest’ultimo non solo non avrebbe violato nessuna disposizione legislativa, ma la mancata ottemperanza alle indicazioni del direttore dei lavori, rientrando in una valutazione discrezionale lo avrebbe posto al di fuori il reato di abuso di ufficio secondo la nuova formulazione della norma.
No all’abuso di ufficio del RUP se non si attiene alle indicazioni del direttore dei lavori
A cura di Vincenzo Giannotti
L’ampia discrezionalità che la normativa intesta al RUP, in merito alla risoluzione contrattuale con l’impresa appaltatrice in presenza di rilievi critici avanzati dal direttore dei lavori, elimina in radice il reato di abuso di ufficio secondo la nuova formulazione della norma.
Tag
Leggi anche
Project finacing e punteggio offerta economica
ANAC – Parere di precontenzioso del 1° ottobre 2025 n.374
17/10/25
Agenzia per lo studio dell’Umbria, controlli mancanti sul servizio di ristorazione mensa
Verbali generici, inadeguatezza delle verifiche, accertamenti pro forma senza reale valutazione sul …
17/10/25
17/10/25
Stazioni appaltanti, 4.903 qualificate alla chiusura del primo biennio
Per il nuovo biennio nel settore “Lavori” la qualificazione è acquisita da 63 enti precedentemente n…
16/10/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento