Così la Corte di Cassazione (sentenza 23 febbraio 2021, n. 18592) ha evidenziando l’errore dei giudici di appello nella condanna del RUP in quanto quest’ultimo non solo non avrebbe violato nessuna disposizione legislativa, ma la mancata ottemperanza alle indicazioni del direttore dei lavori, rientrando in una valutazione discrezionale lo avrebbe posto al di fuori il reato di abuso di ufficio secondo la nuova formulazione della norma.
No all’abuso di ufficio del RUP se non si attiene alle indicazioni del direttore dei lavori
A cura di Vincenzo Giannotti
L’ampia discrezionalità che la normativa intesta al RUP, in merito alla risoluzione contrattuale con l’impresa appaltatrice in presenza di rilievi critici avanzati dal direttore dei lavori, elimina in radice il reato di abuso di ufficio secondo la nuova formulazione della norma.
Tag
Leggi anche
Durata degli affidamenti dei servizi pubblici locali e principi concorrenziali: il monito dell’AGCM su cimiteri e farmacie comunali
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il parere AS2084, ha formulato osservazioni …
Fabio Moretti
08/09/25
Cybersicurezza e servizi remoti: l’ACN pubblica le nuove raccomandazioni
Dodici regole per ambienti domestici e venti per aziende e istituzioni, con l’obiettivo di ridurre i…
08/09/25
Ripetizione del servizio: assegnazione allo stesso appaltatore
Delibera ANAC n. 293 del 23 luglio 2025
08/09/25
IVA attività culturali e servizi accessori
Agenzia delle Entrate – Interpello (risposta n. 229)
05/09/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento