Offerta “al rialzo” e distinzione tra valore stimato e base d’asta: inammissibilità dell’offerta calcolata sulle opzioni

TAR Lazio – Latina (Sez. I) sentenza 26 novembre 2025, n. 1012 – Scheda di sintesi

27 Novembre 2025
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I fatti

Un raggruppamento temporaneo veniva escluso da una procedura per l’affidamento di un accordo quadro per aver presentato un’offerta economica “in aumento”.
L’operatore aveva calcolato il proprio ribasso applicandolo al valore complessivo stimato dell’appalto (comprensivo di eventuali opzioni di rinnovo e ripetizione) anziché all’importo a base d’asta riferito alla durata certa del contratto.
Tale calcolo generava un importo contrattuale superiore alla base d’asta fissata per il quadriennio.

Il principio di diritto

È legittima l’esclusione di un’offerta che superi l’importo posto a base di gara (art. 59, c. 4, lett. c, d.lgs. 50/2016).
Ai fini della formulazione dell’offerta economica, la base d’asta va distinta dal valore complessivo stimato dell’appalto (che include opzioni eventuali come proroghe o ripetizioni); l’offerta calcolata erroneamente su quest’ultimo valore, risultando superiore all’importo certo del contratto base, è inammissibile per indeterminatezza e violazione del divieto di offerte al rialzo

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