Contratti da svolgersi all’estero 

Decreto Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 gennaio 2024 n. 32 (GU Serie Generale n.67 del 20-03-2024)

21 Marzo 2024
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Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale

Articolo 1 Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il titolo e’ sostituito dal seguente: «Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell’esecuzione dei contratti da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 
b) al preambolo: 
1) il secondo ed il terzo «Visto» sono sostituiti dai seguenti:
«Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l’articolo 13, comma 4;»; 
2) il settimo ed il tredicesimo «Visto» sono soppressi; 
3) dopo il diciassettesimo «Visto» e’ inserito il seguente:
«Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;»; 
4) dopo l’ultimo «Visto» sono inserite le seguenti premesse:
«Vista la delibera dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) n.  308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell’Autorita’ il 6 luglio 2023; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e
del 19 dicembre 2023; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»; 
c)    all’articolo 1: 
1) al comma 1 e al comma 2, lettera b), le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36»; 
2)    al comma 2: 
2.1) la lettera g) e’ sostituita dalla seguente: 
«g) “contratti”: contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all’estero ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del codice;»; 
2.2) alla lettera h), la parola «procedimento» e’ sostituita dalla seguente «progetto»; 
3)    dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: 
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, commi 5, 5-bis e 6, e dall’articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano: 
a)    ai contratti esclusi dall’applicazione delle direttive europee; 
b)    ai contratti attivi; 
c)    ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilita’ di guadagno economico, anche indiretto; 
d)    ai contratti di societa’; 
e)    alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture.»; 
d)    all’articolo 2: 
1)    al comma 2, le parole da «, in particolare» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»; 
2)    al comma 4, le parole «all’articolo 30, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 11» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice.»; 
3)    al comma 5, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24.»; 
4)    dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: 
«5-bis. I contratti di cui all’articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunita’ di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»; 
e)    all’articolo 3: 
1)    alla rubrica, dopo la parola «appaltanti» sono inserite le seguenti: «ed enti concedenti»; 
2)    al comma 1, dopo la parola «appaltante» sono inserite le seguenti: «e puo’ affidare contratti di concessione»; 
3)    il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: «2. I centri interservizi amministrativi di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell’ambito del Paese dove hanno sede per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilita’ per il Ministero di disporre la centralizzazione dell’acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche.  2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell’elenco di cui all’articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, puo’ autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o piu’ contratti di cui al primo periodo.»; 
4) al comma 3, dopo le parole «dell’Unione europea», sono inserite le seguenti: «o dell’Associazione europea di libero scambio»; f) alla rubrica del capo II, la parola «Procedure» e’ sostituita dalle seguenti: «Progettazione e procedure»; g) al capo II, all’articolo 4 e’ premesso il seguente: 
«Art. 3-bis (Progettazione). – 1. Prima dell’affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonche’ gli elaborati necessari per la progettazione. 
2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo’ essere omesso il progetto di fattibilita’ tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 
3. Prima dell’affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed e’ conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorita’ locali. 
4. Il rapporto conclusivo del soggetto cui e’ affidata l’attivita’ di verifica e’ validato dal RUP. 
5. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori.»; h) all’articolo 4: 
1) alla rubrica la parola «procedimento» e’ sostituita dalla seguente: «progetto»; 
2) al comma 2: 
2.1) al primo periodo, dopo la parola «indicato» sono inserite le seguenti: «nella decisione di contrarre»; 
2.2) al terzo periodo, dopo le parole «personale di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «diverso dal titolare della sede estera»; 
3)    al comma 4, le parole «, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo»; 
4)    al comma 5, le parole «responsabile del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 
5)    al comma 6, le parole «dall’ANAC» fino a «il RUP» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 5, comma 3, dell’allegato I.2 del codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se e’ un tecnico con idonea professionalita’,»; 
6)    al comma 6-bis, le parole da «dall’articolo 113» a «medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo»; 
i)    all’articolo 5, comma 1, le parole da «42» a «servizi» sono sostituite dalle seguenti: «16 del codice. Agli effetti di cui all’articolo 16, comma 3, del codice, per “personale»; 
l)    all’articolo 6, comma 1: 
1)    al primo periodo, le parole «alla parte» sono sostituite dalle seguenti: «al libro»; 
2)    al terzo periodo, le parole «19 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «134, comma 4, del codice e i riferimenti ivi contenuti agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all’articolo 9 del presente regolamento»; 
m)    all’articolo 7: 
1)    al comma 1, le parole da «nel primo» a «invito» sono sostituite dalle seguenti: «nella decisione di contrarre»; 
2)    i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
«2. La sede estera puo’ utilizzare le seguenti procedure semplificate: 
a)    affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione di due o piu’ operatori economici; b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee; c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di concessione di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro. 
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di rotazione conformemente all’articolo 49, commi 2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applica il principio di rotazione quando l’indagine di mercato e’ stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.  3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di appalto di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e la procedura ordinaria ristretta per contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee, nonche’ per contratti di concessione di importo pari o superiore a un milione di euro.»; 
3) al comma 5, le parole «da eseguire in Stati membri dell’Unione europea e» sono soppresse; 
4) al comma 7 e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle spese di immediata esecuzione di importo non superiore a 1.500 euro, predeterminate da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si applica la disciplina prevista per la gestione economale.»; 
5) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
«7-bis. La sede estera assicura il soccorso istruttorio conformemente all’articolo 101 del codice.  7-ter. Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I, parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono della piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto dell’accessibilita’ e affidabilita’ della rete telematica disponibile in loco e della necessita’ di assicurare un’effettiva concorrenzialita’ ed economicita’ delle procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del mercato locale.»; n) all’articolo 8, comma 1, le parole «atto di gara» sono sostituite dalle seguenti: «atto del procedimento»; o) all’articolo 9, comma 3, le parole «dall’articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 94 e 95»; p) all’articolo 10: 
1) al comma 1, dopo la parola «cinque» sono inserite le seguenti: «o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci» e le parole «del principio di rotazione» sono soppresse; 
2) al comma 2, i numeri «63» e «163» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «76» e «140»; q) all’articolo 11, le parole «95, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «108, comma 1»; r) all’articolo 12: 
1) al comma 1, le parole «di non meno di tre e non piu’ di» sono sostituite dalle seguenti «da tre o»; 
2) al comma 2, le parole «un altri» sono sostituite dalla seguente: «altri» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, uno o piu’ membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l’amministrazione centrale.»; 
3) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: 
«2-bis. La Commissione puo’ riunirsi con modalita’ telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 7, comma 7-ter, la Commissione puo’ operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.»; 
4) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il RUP puo’ fare parte della commissione giudicatrice.»; 
5) al comma 4, le parole «42 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «93, comma 5, lettere b) e c), del codice. L’articolo 93, comma 5, lettera a), del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera»; s) all’articolo 13, comma 1, dopo le parole «sede estera» sono inserite le seguenti: «o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice»; t) all’articolo 14: 
1) al comma 1, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente: 
«a-bis) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;»; 
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: 
«1-bis. La sede estera acquisisce il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 9 prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.»; u) all’articolo 15, il comma 6 e’ sostituito dal seguente: 
«6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.»; v) all’articolo 16: 
1) al comma 1, le parole «superiore al 20» e’ sostituito dal seguente: «superiori al 30»; 
2) le parole «2. Le anticipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «3. Le anticipazioni»; z) all’articolo 17, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «Le cause di risoluzione previste all’articolo 73 della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 44 della direttiva 2014/23/UE, il grave inadempimento, il divieto di affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e la sussistenza di motivi, anche sopravvenuti, di esclusione di cui all’articolo 9, comma 3, del presente regolamento sono inseriti nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.»; aa) all’articolo 18, comma 2, le parole «di cui all’articolo 7, comma 2, lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori di cui all’articolo 7, comma 2, lettere b) e»; bb) all’articolo 19, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per contratti di servizi o di forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera puo’ affidare la direzione dell’esecuzione ad altro dipendente della sede estera.  Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell’esecuzione puo’ essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.»; cc) all’articolo 20: 
1) al comma 1, lettera d), le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 
2) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, il collaudo puo’ essere affidato a personale in servizio presso l’amministrazione centrale.»; 
3) al comma 4, le parole «102, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «116, comma 2»; dd) all’articolo 21: 
1) al comma 1, dopo la parola «appaltante,» sono inserite le seguenti: «la sede centrale dell’AICS puo’ disporre che»; 
2) il comma 2 e’ abrogato; ee) all’articolo 22, comma 1, le parole «all’articolo 30, commi 1, 2 e 7 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 2, comma 2, del presente regolamento»; ff) all’articolo 24: 
1) al comma 1, le parole «dell’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo»; 
2) al comma 2, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1». 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 

Articolo 2 – Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188 

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo, le parole «113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b) al preambolo: 
1) il quarto «Visto» e’ sostituito dal seguente: «Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l’articolo 45;»; 
2) il quinto «Visto» e’ sostituito dal seguente: «Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante “Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell’esecuzione dei contratti da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;»; 
3) il sesto e il settimo «Visto» sono soppressi; 
4) le parole: «Acquisito, in data 30 marzo 2022, l’accordo dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC);» sono soppresse; 
5) dopo l’ultimo «Visto» sono inseriti i seguenti periodi:
«Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»; c) all’articolo 1, comma 1: 
1) alla lettera a), le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36» e dopo le parole «Codice dei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; 
2) alla lettera c), la parola «procedimento» e’ sostituita dalla seguente «progetto»; d) all’articolo 2: 
1) al comma 1, le parole «113, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «45 del Codice e all’allegato I.10 al Codice»; 
2) al comma 2, le parole «ai dipendenti pubblici»,
«all’articolo 113, comma 2, del Codice» e «gara» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «al personale» «all’allegato I.10 al Codice» e «affidamento»; 
3) al comma 3, le parole «113, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «45, commi 5, 6 e 7»; 
4) al comma 4, le parole «113, commi 2 e 3» e «113, comma 2» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «45, commi 2 e 3» e «45, commi 2, 3 e 4»; 
5) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: 
«5. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 al Codice, rese nell’ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresi’, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all’articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell’importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali.»; 
6) al comma 6, le parole «all’articolo 113, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «all’allegato I.10 al Codice» e le parole «a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara» sono soppresse; 
7) al comma 7, dopo le parole «gli incentivi» sono inserite le seguenti: «per le attivita’ connesse all’affidamento del contratto»; e) all’articolo 3: 
1) al comma 1, alinea, le parole «all’articolo 113, comma 2, del Codice» e «di gara nella» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «all’allegato I.10 al Codice» e «della»; 
2) al comma 2, il numero «113» e’ sostituito dal seguente:
«45», e le parole «o del capitolato» sono soppresse; 
3) al comma 3, le parole «113, comma 3», «responsabile unico del procedimento» e «articolo 113, comma 2, del Codice» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «45, comma 3», «RUP» e «allegato I.10 al Codice»; 
4) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
«4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del Codice, svolte nell’ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue: a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti di affidamento diretto; c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente; d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente; e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.  5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del Codice, svolte nell’ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue: a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti della procedura di affidamento; c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore dell’esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonche’ l’incaricato della verifica di conformita’.»; 
5) al comma 6, le parole «113, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «45, comma 8»; 
6) al comma 7, le parole da «secondo» a «5» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»; f) all’articolo 4: 
1) al comma 1, il numero «31» e’ sostituito dal seguente: «15»; 
2) al comma 2, il numero «113» e’ sostituito dal seguente:
«45»; g) all’articolo 6: 
1) al comma 1, le parole da «secondo» a «massimi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei valori»; 
2) il comma 2 e’ abrogato; 
3) al comma 3, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all’articolo 45, comma 5, del Codice, per le finalita’ di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»; 
4) al comma 4 le parole «di gara» sono sostituite con le seguenti: «della procedura di affidamento»; h) all’articolo 7: 
1) al comma 3, lettera a), dopo le parole «direzioni lavori» sono inserite le seguenti: «e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione»; 
2) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
«c-bis) per la progettazione, con il provvedimento di validazione; c-ter) per le attivita’ di RUP, in proporzione, in coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle lettere diverse dalla presente; c-quater) per le attivita’ di collaboratore del RUP, del direttore dell’esecuzione e del direttore dei lavori, in coincidenza con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore dell’esecuzione e del direttore dei lavori;»; 
3) alla lettera d) le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 
4) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: 
«e) per la predisposizione dei documenti della procedura di affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non e’ prevista la pubblicazione, con la trasmissione dell’invito e con l’atto di affidamento nelle procedure di affidamento diretto;»; 
5) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: 
«6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all’articolo 45, comma 4, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attivita’ svolte nell’anno di riferimento.»; i) all’articolo 8, comma 1, il numero «113» e’ sostituito dal seguente: «45»; l) all’articolo 11: 
1) al comma 1, la parola «gara» e’ sostituita dalle seguenti:
«della procedura di affidamento»; 
2) al comma 3, il numero «3» e’ sostituito dal seguente: «2»; 
3) al comma 4, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento posto a base della procedura di affidamento.»; 
4) al comma 6, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all’articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalita’ di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»; 
5) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: 
«7. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui all’articolo 45, comma 4, del Codice.».  m) all’articolo 12, il comma 3 e’ abrogato.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.