La fattispecie venuta in considerazione, come si è detto, non era quella della procedura negoziata che implica effettivamente una competizione imponendo, nel caso di valutazione qualitativa dell’offerta, sicuramente, la presenza della commissione di gara -, era quella dell’affidamento diretto mediato dal confronto tra più preventivi (ipotesi declinata nella lett. b) comma 2 dell’articolo 36 del codice).
Semplificazione: rimettere la valutazione delle offerte al RUP piuttosto che alla commissione di gara
A cura di Stefano Usai
È interessante tornare sulla recente sentenza del TAR Veneto, Sez. I, n. 542/2021, di cui si è parlato nel precedente contributo, che ha ritenuto legittima l’aggiudicazione con valutazione dei preventivi (in realtà erano autentiche offerte tecnico/economiche) rimesse alla valutazione del RUP senza la previsione e l’intervento della commissione di gara.
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