Soccorso istruttorio e garanzia provvisoria di importo insufficiente: ammissibilità dell’integrazione postuma

TAR Sicilia – Catania (Sez. IV) sentenza 26 novembre 2025, n. 3389 – Scheda di sintesi

27 Novembre 2025
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I fatti

Un operatore economico veniva escluso da una procedura di gara per aver presentato una garanzia provvisoria di importo insufficiente, avendo erroneamente calcolato la riduzione per le PMI. A seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, l’impresa integrava la cauzione mediante appendice alla polizza.
La Stazione Appaltante disponeva l’esclusione, ritenendo che la garanzia dovesse risultare validamente costituita per l’intero importo in data antecedente al termine di presentazione delle offerte.

Il principio di diritto

L’insufficienza dell’importo della garanzia provvisoria non è equiparabile alla “mancata presentazione” della stessa (art. 101, c. 1, lett. a, D.Lgs. 36/2023), bensì configura una “inesattezza” o “irregolarità” (lett. b).
Ne consegue che, in applicazione del principio del risultato e della tassatività delle cause di esclusione, tale vizio è emendabile mediante soccorso istruttorio sanante anche successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non richiedendosi la pre-costituzione dell’intero importo garantito.

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