Contratti pubblici - Gara pubblica - Regola del cosiddetto “blocco della graduatoria” fissata dall’art. 95 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm - Ratio di tale impostazione - Va ravvisata nell’esigenza di garantire continuità alle gare e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento causando una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche