Nuovo codice appalti: riscritto il soccorso istruttorio a pagamento, restano i problemi

3 Marzo 2016
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Premessa

Con questo primo contributo si cercherà di analizzare le riconfigurazioni di alcune fattispecie di estremo rilievo per il RUP così come attualmente previste nella bozza più recente del nuovo codice degli appalti e delle concessioni in fase di definizione.
La struttura formale del codice predisponendo – su cui peraltro si tornerà – rammenta quella attuale con – presumibilmente solo per il momento – alcuni articoli bis e bis bis (?) che verranno, nell’articolazione definitiva, si suppone, modificati.
L’avvio delle prime letture di alcune norme di rilievo del nuovo testo che comprende come detto non solo gli appalti ma anche le concessioni con un ruolo piuttosto rilevante per l’ANAC, non poteva che partire – a sommesso avviso – dalla sofferta fattispecie del soccorso istruttorio integrativo o a pagamento secondo la declinazione voluta con il decreto legge 90/2014 come convertito con modifiche dalla legge 114/2014 (il noto articolo 39 che ha innestato due commi nel codice, il 2-bis nell’articolo 38 e l’1-ter nell’articolo 46).

Il soccorso a pagamento nella legge delega

La questione della semplificazione degli oneri documentali e la possibilità delle integrazioni – non onerosa – da parte degli appaltatori è stata, e non poteva essere diversamente, considerate le direttive comunitarie recepende, puntualmente posta all’attenzione del Governo nella delega contenuta nella legge 28.1.2016, n. 11 (pubblicata in G.U. n. 23/2016).
Legge rubricata, appunto, “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
In particolare nella lettera z) si specificava l’invito all’esecutivo per una ricalibratura di norme diretta a consentire la “riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta […]” ed una contestuale semplificazione delle procedure di verifica di cui si parlerà nei prossimo contributi.
L’inciso sopra riportato sembra chiarire le annose questioni che hanno accompagnato la sofferta applicazione della nuova fattispecie di soccorso istruttorio, non limitata ad una mera specificazione del contenuto di documenti prodotti.

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