L’esatta configurazione giuridica dell’affidamento diretto “emergenziale”

Estratto dall’E-book “Rassegna per l’attività istruttoria del RUP” a cura di Stefano Usai – Maggioli Editore

21 Dicembre 2020
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Estratto dall’E-book “Rassegna per l’attività istruttoria del RUP” a cura di Stefano Usai – Maggioli Editore

L’affidamento diretto “emergenziale” previsto dal D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, ex art. 1, comma 2, lett. a), deve essere considerato un affidamento diretto “puro” che può avvenire anche senza confronto tra preventivi e/o competizione tra più appaltatori.

In questo senso si esprime la recente sentenza del Tar Liguria, sez. I, n. 742/2020.

Il giudice ligure rileva che, pur vero che l’art. 36 prevede “al primo comma una serie di principi che devono es-sere rispettati anche per gli affidamenti sotto soglia”, è altrettanto vero, però, che la deroga al comma 2 dello stesso articolo “introduce, per gli affidamenti di valore minimale, in deroga alla previsione di cui al comma primo, la possibilità di procedere ad affidamento diretto, come specificato, anche in assenza di consultazione di due o più operatori economici”.

In definitiva, come anche sostenuto dall’ANAC (nel documento di commento al D.L. 76/2020 del 3 agosto 2020) i provvedimenti emergenziali hanno innalzato gli importi entro cui risulta consentito l’affidamento diretto senza snaturare “il carattere di eccezione della norma, che continua a costituire una deroga alla previsione di cui al primo comma”.

Ne consegue, prosegue il giudice, “che nessuna gara informale ovvero consultazione doveva essere espletata dalla amministrazione”.