Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale. Il Testo discusso nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio

29 Gennaio 2016
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;
Visto l’articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione ………;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del …..;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

CAD

Emana
il seguente decreto legislativo

ART.1
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima della lettera a), è inserita la seguente: “0a) Agid: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;”;
b) dopo la lettera n-bis) è inserita la seguente: “n-ter) domicilio digitale: l’indirizzo di posta elettronica certificata o l’indirizzo utilizzato da altro servizio qualificato di recapito certificato, utilizzato per le comunicazioni tra le persone fisiche e giuridiche e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2;”;
c) alla lettera s) le parole: “elettronica avanzata” sono sostituite dalla seguente: “qualificata”
e le parole: “certificato qualificato e” sono soppresse;
d) dopo la lettera u-ter) è inserita la seguente: “u-quater)identità digitale:la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64;”;
e) le lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), o), q), q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”.
1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.”.

ART.2
(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: “modalità più appropriate” sono inserite le seguenti: “e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”;
c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: “5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.”.

ART.3
(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo.”;
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: “1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.
1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all’assegnazione di un’identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 64.
1-sexies. Tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di
cui all’articolo 3-bis.”.

ART.4
(Modifiche all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Domicilio digitale delle persone fisiche”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.”;
c) al comma 2, le parole: “L’indirizzo” sono sostituite dalle seguenti: “Il domicilio” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Esso costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.”;
d) il comma 3 è abrogato;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Agli iscritti all’ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.”;
f) al comma 4-bis, le parole: “di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2” e, dopo le parole: “firma elettronica” sono inserite le seguenti: “qualificata o”;
g) al comma 4-quater, le parole: “all’articolo 23-ter, comma 5,” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 23, comma 2-bis,”;
h) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: “4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l’indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale faccia riferimento a un servizio che non consenta la prova dell’avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze. Ai sensi dell’articolo 71 sono stabilite le modalità di elezione del domicilio speciale digitale in relazione alle tecnologie disponibili.”.

ART.5
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l’Agid mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.”;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.”;
d) i commi 3, 3-bis e 3-ter sono abrogati;
e) al comma 4 le parole: “, lettere a) e b)” sono soppresse.

ART.6
(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: “Per le comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3-bis, per le comunicazioni”.

ART.7
(Modifiche all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Esso costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64.”;
2. Dopo l’articolo 6-bis è inserito il seguente: “ART. 6-ter. (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazionie dei gestori di pubblici servizi) – 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’Agid, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell’Agid. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.”.

ART.8
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: “ART. 7. (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza) – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole tecniche di cui all’articolo 71.
2. Gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall’Agid tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un’apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.”.

ART.9
(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. Al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole da:
“l’alfabetizzazione informatica” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.”.
2. Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: “ART. 8-bis. (Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici) – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite Spid.
2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l’accesso alla rete Internet nei limiti e con le modalità determinate dall’Agid.”.

ART.10
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,”, e le parole: “sia individuali che collettivi” sono sostituite dalle seguenti: “e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare”.

ART.11
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: “la garanzia dei diritti” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni e in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.”;
c) i commi 4, 5 e 5-bis sono abrogati.

ART.12
(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.”.

ART.13
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’Agid assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l’evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.”;
b) il comma 2-bis è abrogato;
c) al comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo le modalità di cui al
comma 2”;
d) i commi 3 e 3-bis sono abrogati.
2. Dopo l’articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: “14-bis.(Agenzia per l’Italia digitale)- 1.L’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea.Agid, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
2. Agid svolge le funzioni di:
a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall’Agid, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. La richiesta di tali pareri è facoltativa per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi. Il parere è obbligatorio anche per tali soggetti qualora il valore complessivo dei beni o servizi oggetto dello schema di contratto, accordo quadro e convenzione sia superiore a euro 25.000.000,00 o qualora si tratti di contratti, accordi quadro o convenzioni definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. È reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall’Agid a detta Autorità;
g) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all’articolo 44-bis, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza;
h) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, Agid svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione nonché al Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.”.

ART.14
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: “ norme tecniche ai sensi dell’articolo 71 e” sono soppresse.

ART.15
(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: “1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:”;
b) al comma 1, lettera e), dopo la parola: “analisi” è inserita la seguente: “periodica”;
c) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: “1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche e risponde con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico.”;
d) dopo il comma 1-tersono aggiunti i seguenti: “1-quater. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 svolge funzioni di difensore civico digitale e a lui i cittadini e le imprese possono inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate il difensore invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi tempestivamente rimedio e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
1-quinquies. Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali.”.

ART.16
(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell’elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione.
2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente, e dal Direttore generale dell’Agid.
3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi.”;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

ART.17
(Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”;
b) il comma 1 è abrogato;
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”;
d) al comma 3 le parole: “temporale” e: “avanzata” sono soppresse.

ART.18
(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, all’inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter,”, le parole “avanzata, qualificata o digitale” sono soppresse e le parole: “che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento,” sono sostituite dalle seguenti: “soddisfa il requisito della forma scritta e”;
c) al comma 2-bis, le parole: “Salvo quanto previsto dall’articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo il caso di sottoscrizione autenticata”, le parole: “se fatte con” sono sostituite dalle seguenti: “redatte su” e le parole: “soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.” Sono sostituite dalle seguenti: “redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.”;
d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.”;
e) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.19
(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.”;
b) il comma 6 è abrogato.

ART.20
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.”.

ART.21
(Modifiche all’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. Al comma 2 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:“Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.”.

ART.22
(Modifiche all’articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.”;
b) i commi 2 e 5 sono abrogati.

ART.23
(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: “stabilite ai sensi dell’articolo 71” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 71”;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.”.

ART.24
(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: “tipo di firma” è inserita la seguente: “elettronica”;
b) al comma 4 le parole: “, comma 5” sono soppresse.

ART.25
(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e conservatori”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e i soggetti di cui all’articolo 44-bis), devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento eIDAS.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i requisiti di cui all’articolo 29, comma 3.”;
d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.26
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Certificati di firma elettronica qualificata”;
b) il comma 1 è abrogato;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.”;
d) al comma 3, alinea, le parole: “certificato qualificato” sono sostituite dalle seguenti: “certificato di firma elettronica qualificata”.

ART.27
(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Qualificazione e accreditamento”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all’articolo 44-bis presentano all’Agid domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall’organismo designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il richiedente deve possedere i requisiti di cui all’articolo 27.”;
d) al comma 4 la parola: “accreditamento” è sostituita dalle seguenti: “qualificazione o di accreditamento”;
e) al comma 6 dopo le parole: “elenco pubblico” sono inserite le seguenti: “di fiducia”;
f) i commi 7 e 8 sono abrogati.

ART.28
(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identità digitale e di
conservatori”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.Iprestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e i soggetti di cui all’articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”;
c) il comma 2 è abrogato.

ART.29
(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata”;
b) al comma 1, dopo le parole: “ custodia del dispositivo di firma”, sono inserite le seguenti:
“o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto,”;
c) la parola: “certificatore” è sostituita,ovunque ricorra, dalle seguenti: “prestatore di servizi di firma elettronica qualificata”;
d) al comma 3, alinea, la parola: “inoltre” è sostituita dalla seguente: “comunque”;
e) al comma 3, lettera g), dopo le parole: “compromissione del dispositivo di firma”, sono inserite le seguenti: “o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma,”;
f) al comma 5, le parole: “raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso,” sono sostituite dalle seguenti: “raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo,”.

ART.30
(Modifiche all’articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell’identità digitale e per i conservatori”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’Agid può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell’identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all’articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza, per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00. Nei casi di particolare gravità l’Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall’elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal Direttore generale dell’Agid, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.”;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L’Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere.”;
d) al comma 2, le parole: “nel sistema” sono sostituite dalle seguenti: “nei sistemi di posta elettronica certificata” e le parole: “il certificatore qualificato o” sono soppresse;
e) al comma 3 dopo le parole“commi 1” inserire le seguenti: “, 1-bis”;”;
f) il comma 4 è abrogato.

ART.31
(Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Norme particolari per le pubbliche amministrazioni”;
b) al comma 1, lettera a) la parola: “accreditarsi” è sostituita dalla la seguente: “qualificarsi” e l’ultimo periodo è soppresso.
c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

ART.32
(Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS.”;
c) al comma 5, le parole: “dall’Allegato III della direttiva 1999/93/CE” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Allegato II del regolamento eIDAS”;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall’organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall’Agid in conformità alle linee guida di cui al comma 5.”.

ART.33
(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “Il certificatore qualificato o accreditato” sono sostituite dalle seguenti: “Il prestatore di servizi fiduciari qualificato”;
b) al comma 2, primo periodo, la parola: “certificatore” è sostituita dalla seguente “prestatore” e, al secondo periodo, la parola: “certificatore” è sostituita dalle seguenti:
“prestatore di servizi fiduciari qualificato”;
c) al comma 3 la parola: “certificatore” è sostituita dalla seguente: “prestatore”;
d) al comma 4 le parole “certificatore accreditato” sono sostituite dalle seguenti:
“prestatore di cui al comma 1”;
e) al comma 4-bis, le parole: “certificatore qualificato” sono sostituite dalle seguenti:
“prestatore di cui al comma 1” e le parole: “un certificatore” sono sostituite dalle seguenti: “un prestatore di servizi fiduciari qualificato”.

ART.34
(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: “propri documenti” sono inserite le seguenti: “, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,”;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.35
(Modifiche all’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: “47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter, 57-bis, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3,”.

ART.36
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.”;
b) al comma 2-bis le parole: “, di concerto con il Ministro della funzione pubblica” sono soppresse;
c) i commi 1-bis e 3 sono abrogati.

ART.37
(Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all’articolo 71.”.

ART.38
(Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il sistema di gestione informatica dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:
a) la sicurezza e l’integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;
b) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
d) l’agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) l’accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
f) lo scambio di informazioni con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi;
g) la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione adottato;
h) l’accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
i) il rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.”;
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.”;
d) al comma 1-ter le parole: “dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nel presente articolo”.

ART.39
(Modifiche all’articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71”.

ART.40
(Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA” sono sostituite dalle seguenti: “con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71”;
b) al comma 3 le parole: “al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “alle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71”.

ART.41
(Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 3 è aggiunto, infine, il seguente: “3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.”.

ART.42
(Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis, alinea, è sostituito dal seguente: “1-bis. Agid attua, per quanto di competenza, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Agid, in tale ambito:”;
b) la lettera a) del comma 1-bis è sostituita dalla seguente: “a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;”;
c) il comma 2-bis è abrogato.

ART.43
(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 1, 8 e 9 sono abrogati.

ART.44
(Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Siti Internet delle pubbliche amministrazioni”;
b) al comma 1, primo periodo, la parola: “centrali” è soppressa;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all’articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.”;
d) i commi 2 e 3 sono abrogati.

ART.45
(Modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”.

ART.46
(Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 56 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Pubblicazione dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie di ogni ordine e grado sono resi accessibili, a chi vi abbia interesse, mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.”;
c) al comma 2 le parole: “del giudice amministrativo e contabile” sono sostituite dalle seguenti: “di autorità giudiziarie di ogni ordine e grado” e le parole: “, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorità emananti”;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Alla pubblicazione delle sentenze e delle altre decisioni di cui al comma 2 si provvede nel rispetto di quanto previsto all’articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003.”.

ART.47
(Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l’Agid è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l’erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell’attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.”;
c) il comma 4 è abrogato;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.”;
e) i commi 6 e 7-bis sono abrogati.

ART.48
(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: “utilizzabile” a: “vigenti” sono sostituite dalle seguenti:
“rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2”;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: “La realizzazione” a: “di cui all’articolo 73” sono sostituite dalle seguenti: “Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71”;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 3-bis, alinea, le parole: “e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3” sono soppresse;
e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: “3-ter. L’Agid pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.”.

ART.49
(Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. Al comma 1 dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: “Fermo restando il termine di cui all’articolo 40, comma 4,” sono soppresse.

ART.50
(Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)” sono sostituite dalle seguenti: “l’ANPR”;
b) al comma 3 le parole: “dell’Anagrafe nazionale” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’Anagrafe stessa”;
c) al comma 6, lettera a), la parola:“58” è sostituita dalla seguente: “50”.

ART.51
(Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “Le pubbliche amministrazioni centrali” sono sostituite dalle seguenti:
“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,”;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: “Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,”;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: “in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell’articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis.” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.”;
d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

ART.52
(Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agid, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per consentire loro l’accesso ai servizi in rete.”;
d) al comma 2-sexies, lettera c), le parole: “, compresi gli strumenti di cui al comma 1” sono soppresse;
e) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti: “2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua volontà.
2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.
2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.”.
2. Dopo l’articolo 64 è inserito il seguente: “ART. 64-bis. (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione) – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

ART.53
(Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: “accreditato” è sostituita dalla seguente: “qualificato”;
b) al comma 1, lettera b), le parole: “dal sistema” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-octies, nei limiti ivi previsti;”;
c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: “c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;”;
d) il comma 1-bis è abrogato;
e) al comma 1-ter le parole: “, lettere a), c) e c-bis),” sono soppresse;
f) al comma 2 le parole: “inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.

ART.54
(Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: “modalità elettroniche” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71,”;
b) il comma 8-bis è abrogato.

ART.55
(Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: “dall’Agenzia per l’Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto” sono sostituite dalle seguenti:
“dall’Agid”;
b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati.

ART.56
(Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Agid definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da Agid.”;
b) il comma 2 è abrogato.

ART.57
(Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell’Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l’attuazione del presente Codice.”;
b) il comma 2 è abrogato.

ART.58
(Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: “(SPC),” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell’Unione europea ed è aperto all’adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.”;
c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;”;
d) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;”;
e) il comma 3-bis è abrogato;
f) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: “3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l’interoperabilità;
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell’articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l’aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l’aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l’adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.”.

ART.59
(Modifiche all’articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano all’SPC, salve le esclusioni collegate all’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-quater.
3. Agid rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l’interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell’articolo 73, comma 3-quater.”;
b) il comma 3-bis è abrogato.

ART.60
(Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
1. All’articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: “tra le pubbliche amministrazioni” sono soppresse.
2. Dopo l’articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: “ART. 76-bis (Costi del SPC) – 1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l’interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. Tale quota viene compensata con una parte del contributo dovuto dalle amministrazioni a Consip ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente ai servizi acquisiti dalle amministrazioni attraverso le gare fino ad un massimo del 50 per cento di tale contributo. I costi, i criteri e la relativa ripartizione sono determinati periodicamente da Agid.”.

ART.61
(Sanzioni)
1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è definita la rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione alle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato o inadeguato utilizzo delle
tecnologie ivi disciplinate.

ART.62
(Disposizioni di coordinamento)
1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell’amministrazione digitale restano efficaci fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo.
2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “presente decreto”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
“presente Codice”;
b) la parola: “DigitPA”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Agid”;
c) la rubrica del Capo VIII è sostituita dalla seguente: “Sistema pubblico di connettività”
e la ripartizione in sezioni dello stesso Capo è abrogata.
3. All’articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.”;
b) al comma 5, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) i soggetti di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;”.
4. All’articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005”.
5. All’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per motivi legittimi” sono soppresse;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4-bis. Successivamente alla pubblicazione della sentenza o di altra decisione giurisdizionale, l’interessato può presentare la richiesta di cui al comma 1 al gestore del sito internet o all’editore della banca dati o rivista giuridica accessibile online che abbia proceduto alla pubblicazione per finalità di informazione giuridica. In tal caso il titolare del trattamento provvede alla anonimizzazione dei dati personali dell’interessato senza ritardo o, comunque, laddove sussistano difficoltà tecniche o organizzative, non oltre quindici giorni dalla richiesta. Se la pubblicazione è avvenuta su una rivista giuridica o banca dati cartacea o elettronica, diffusa attraverso canali tradizionali, l’editore è tenuto a procedere all’anonimizzazione solo in caso di ulteriori pubblicazioni o riedizioni.
4-ter. Le sentenze e le altre decisioni rese dall’autorità giudiziaria successivamente al 1° gennaio 2016 sono pubblicate sui siti Internet istituzionali delle autorità che le hanno emanate, su quelli di terzi e in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, previa anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti, fatti salvi quelli dei giudici e degli avvocati.”;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le previsioni di cui al presente articolo non precludono la pubblicazione dei dati personali estratti da una sentenza o decisione resa pubblica dall’autorità giudiziaria che l’ha emessa nei limiti di quanto consentito per l’esercizio del diritto di cronaca.”.
6. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: “4-ter. La società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l’attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 4.”;
7. All’articolo 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “previsto dall’articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dall’articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

ART.63
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell’ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), è adottato entro la stessa data.
2. Alla completa attuazione dell’ANPR, il Ministero dell’interno inserisce d’ufficio nell’ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.
3. L’Agid definisce i limiti e le modalità di applicazione dell’articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall’articolo 8 del presente decreto entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. I certificati qualificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente decreto a norma del della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 22 del presente decreto, fino alla loro scadenza.
5. Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento eIDAS, è considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato da presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell’Agid.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede all’adeguamento dello statuto dell’Agid alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.

ART.64
(Abrogazioni)
1. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli:
a) 4;
b) 10;
c) 11;
d) 19;
e) 26;
f) 31;
g) 50-bis;
h) 55;
i) 57-bis;
l) 58;
m) 67;
n) 72;
o) 74;
p) 77;
q) 78;
r) 79;
s) 80;
t) 81;
u) 82;
v) 83;
z) 84;
aa) 85;
bb) 86;
cc) 87;
dd) 88;
ee) 89;
ff) 92.
2. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, gli articoli 1, 2, 3, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 sono abrogati.
3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, i commi 2, 2-bis e 2-ter dell’articolo 47 sono abrogati.
4. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 20 è abrogato;
b) all’articolo 21, comma 4, le parole: “e dai membri del Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana” sono sostituite dalle seguenti: “e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione , assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilità, non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinché siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l’ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata.
5. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16-ter le parole: “dall’articolo 6-bis” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 6-bis e 6-ter”;
b) all’articolo 20:
1) al comma 1:
1.1. le parole: “, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2” sono soppresse;
1.2. le lettere a) e b) sono soppresse;
1.3. alla lettera c) le parole: “e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti” sono soppresse;
2) al comma 8, le parole: “delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a)” sono sostituite da “degli obiettivi di cui al comma 1”;
3) al comma 9, le parole: “, sentito il Comitato di cui al comma 2,” sono soppresse.
4) i commi 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati.

ART.65
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2016.

CAD

Redazione