La revisione dei prezzi è discrezionale da parte dell’Amministrazione

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25/1/2016 n. 255, ha evidenziato che in materia di revisione prezzi la fase anteriore al riconoscimento della spettanza del diritto, è caratterizzata dalla discrezionalità dell’Amministrazione nel riconoscere la spettanza del trattamento ed il ricorrere dei suoi presupposti; sicché la decisione negativa adottata dall’Amministrazione in proposito va impugnata nel termine di decadenza previsto in via generale per i provvedimenti non aventi contenuto paritetico.

Pertanto in caso di risposta negativa dalla parte della Pa, il provvedimento va impugnato tempestivamente.

Tale sentenza si collega a delle precedenti sentenze dello stesso consiglio in cui è stato affermato che il diritto alla revisione dei prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale, alla stregua del diritto al pagamento dei singoli ratei, atteso che non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del corrispettivo spettante al prestatore del servizio.

Si segnala da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza n. 5128 del 22 ottobre 2013: “Il diritto alla revisione prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale atteso che non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio; pertanto esso si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non venga pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo venga pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto e, poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione.”, richiamata di recente anche dal Tar Campania nella snetenza 5409 del 22 ottobre 2014.

Si osserva infine che tale orientamento è coerente con l’art. 2948 c.c. n.4, che dispone la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a periodi più brevi, cioè di tutte le obbligazioni periodiche e di durata.

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Gli appalti pubblici dopo la Legge di Stabilità 2016, il Decreto Milleproroghe e il Collegato Ambientale

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Questo volume, corredato dal testo aggiornato e coordinato del Codice dei contratti pubblici, offre la prima analisi e il commento delle numerose ed importanti novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, dal Decreto Milleproroghe, D.L. n. 210/2015, e dal collegato ambientale alla legge di stabilità sulla green economy, L. n. 221/2015.

Il quadro normativo in materia di acquisti di beni e servizi, come risulta dai recenti interventi di spending review e leggi di stabilità, si presenta particolarmente complesso, articolato e stratificato: nuovi vincoli per le Amministrazioni aggiudicatrici, limitate semplificazioni per gli acquisti fino 1.000 euro, in deroga al MepA, e per i Comuni sotto i 10.000 abitanti, nuovo obbligo di programmazione biennale, modifiche per le forniture ad alta economia di scala (gas, carburanti, telefonia, ecc), novità per le società controllate dagli Enti Locali, tenute ora a rispettare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro.

Norme speciali sono poi previste per gli acquisti informatici e sanitari, entrambi soggetti a nuovi obblighi di centralizzazione e di autorizzazione per le procedure autonome di acquisto.

Di particolare rilievo anche le modifiche al Codice appalti in materia di appalti verdi e rispetto dei criteri minimi ambientali. 

 

Alessandro Massari, Avvocato specializzato in contrattualistica pubblica, autore di studi e monografie, direttore del mensile AppaltieContratti e di appaltiecontratti.it.

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