Costo del personale e CCNL applicabile: decide l’imprenditore quale contratto applicare

19 Febbraio 2016
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Costo del personale e CCNL applicabile sono al centro della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 589 del 10 febbraio scorso.

In primo luogo, nella sentenza, viene analizzata la corretta interpretazione dell’art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n.163/2006, ai sensi del qualeIl prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Collegio ha condiviso l’interpretazione secondo cui  la norma comporta solo l’obbligo per le stazioni appaltanti di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera di settore, fermi, comunque l’inammissibilità «di giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge» ex art. 87, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 163/2006 e l’adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 32 del 2015).

Il Collegio precisa che la valutazione del costo del lavoro, in sede di verifica della congruità dell’offerta, consente alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali inderogabili, sui quali non sono ammesse giustificazioni, ma nello stesso tempo di dare spazio alla valutazione di efficienze organizzative dell’impresa, che conducono alla scelta dell’offerta realmente “economicamente più bassa”.

Inoltre nella sentenza si osserva che la norma di cui al comma 3 bis dell’art. 82 è stata introdotta dal Decreto del Fare ( D.L. n. 69 del 2013) la cui ratio consiste nel rendere più immediatamente percepibile (attraverso la separata specificazione del costo del personale e degli oneri della sicurezza nel contesto del prezzo offerto dalla singola impresa) che il ribasso non ha intaccato i minimi salariali e il costo per la “sicurezza”, ma che la competizione tra le imprese si è svolta su altre voci e, dunque, consente di evidenziare alla stazione appaltante con immediatezza quali voci di costo siano interessati da eventuali incongruità.

Infine il Collegio ha affrontato la questione del ccnl da applicare al personale. Al riguardo ha chiarito che la scelta del contratto da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti. Unico  limite è che sia  coerente con l’oggetto dell’appalto.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che:

  • il prezzo più competitivo, poteva rilevare solo in sede di valutazione di congruità dell’offerta, ma non costituire causa di non ammissibilità.
  • non può essere considerata anomala l’offerta quando la stessa è riconducibile al minor costo del lavoro per il contratto da essa applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa se nel disciplinare di gara si richiede l’indicazione non di un contratto specifico ma semplicemente di quale sia il contratto applicato e, peraltro, le mansioni richieste per l’esecuzione del servizio sono riconducibili a più figure professionali, inquadrabili anche nelle previsioni di diverse tipologie contrattuali (Consiglio di Stato, sez. VI, 26/03/2010, n. 1754).

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Redazione