“Sufficiente” è una motivazione idonea. La sentenza del Tar Veneto
Ad avviso di una recentissima sentenza del Tar Veneto (n. 190 del 19 febbraio), una motivazione espressa dalla commissione giudicatrice con concetti quali “sufficiente” o “molto buono” è idonea a dare conto delle valutazioni effettuate e del punteggio conseguentemente attribuito.
Il Tar Veneto ha espresso questo concetto sulla considerazione che la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. V, 22.01.2015 n. 252; Cons, Stato, Sez. III, 17.12.2015 n. 5717; Cons. Stato, Sez. V, 02.12.2015 n. 5450; Cons. Stato, Sez. III, 24.04.2015 n. 2050) ha ribadito che l’indicazione di una minuziosa motivazione al fine di consentire all’operatore economico di comprendere il percorso logico seguito dalla Commissione è necessaria solo se l’atto di gara non individua già a monte, in maniera univoca, gli elementi di valutazione e i criteri.
Ad avviso del del Collegio veneto, nel caso di specie il Disciplinare di Gara stabiliva in maniera molto dettagliata i criteri tecnici oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice con specificazione dei punteggi minimi e massimi da attribuire ai medesimi.
Così facendo la Stazione Appaltante ha evidentemente limitato la propria discrezionalità, fissando a priori il proprio ambito di azione e la Commissione Giudicatrice, sempre ad avviso del Collegio, risulta essersi attenuta agli atti di gara, avendo provveduto a valutare ogni singola caratteristica tecnica mediante i punteggi previsti.
Il Tar ha quindi ritenuto valido le motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice, che ha dichiarato un giudizio “non sufficiente” perché “La Ditta presenta documentazione molto scarsa”.
È evidente per il Collegio che null’altro doveva essere aggiunto ritenendo quindi che la motivazione sia stata chiara ed esaustiva.

Gli appalti pubblici dopo la Legge di Stabilità 2016, il Decreto Milleproroghe e il Collegato Ambientale
Questo volume, corredato dal testo aggiornato e coordinato del Codice dei contratti pubblici, offre la prima analisi e il commento delle numerose ed importanti novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, dal Decreto Milleproroghe, D.L. n. 210/2015, e dal collegato ambientale alla legge di stabilità sulla green economy, L. n. 221/2015.
Il quadro normativo in materia di acquisti di beni e servizi, come risulta dai recenti interventi di spending review e leggi di stabilità, si presenta particolarmente complesso, articolato e stratificato: nuovi vincoli per le Amministrazioni aggiudicatrici, limitate semplificazioni per gli acquisti fino 1.000 euro, in deroga al MepA, e per i Comuni sotto i 10.000 abitanti, nuovo obbligo di programmazione biennale, modifiche per le forniture ad alta economia di scala (gas, carburanti, telefonia, ecc), novità per le società controllate dagli Enti Locali, tenute ora a rispettare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro.
Norme speciali sono poi previste per gli acquisti informatici e sanitari, entrambi soggetti a nuovi obblighi di centralizzazione e di autorizzazione per le procedure autonome di acquisto.
Di particolare rilievo anche le modifiche al Codice appalti in materia di appalti verdi e rispetto dei criteri minimi ambientali.
Alessandro Massari, Avvocato specializzato in contrattualistica pubblica, autore di studi e monografie, direttore del mensile AppaltieContratti e di appaltiecontratti.it.
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