Oneri di sicurezza aziendali, di nuovo all’Adunanza Plenaria

5 Aprile 2016
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Con la remissione all’Adunanza Plenaria, da parte della sentenza del Consiglio di Stato sez. V 18/3/2016 n. 1116, riemergono le incertezze sulle conseguenze della mancata indicazione degli oneri di sicurezza.

In seguito al netto pronunciamento dell’Adunanza Plenaria, la n. 3 e la n.9 del 2015, sulla portata escludente della mancata indicazione dei costi per la sicurezza in sede d’offerta, senza che vi sia alcuna deroga per l’ipotesi in cui il bando di gara non prescrivesse un simile obbligo, la sezione remittente solleva dubbi sulla compatibilità di una tale norma con il diritto dell’Unione Europea, come peraltro hanno già fatto diversi giudici di primo grado.

Il primo quesito rimesso all’Adunanza Plenaria

La quinta sezione del Consiglio di Stato dubita infatti della compatibilità con le regole comunitarie delle rigorose statuizioni dell’Adunanza Plenaria. E infatti viene rilevato il possibile contrasto con la normativa dell’Unione Europea della normativa nazionale, ed in particolare, degli artt. 46 comma 1-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4, d.lgs. 163/2006, se interpretati nel senso che, pur in assenza di specifica indicazione nella lex specialis dell’obbligo di indicare i costi della sicurezza e della predisposizione da parte della stazione appaltante di moduli, sia pure non obbligatori, per la formulazione dell’offerta, nei quali non sia previsto un campo nel quale indicare i costi de quibus, l’offerta che ne sia priva debba essere esclusa dalla stazione appaltante.

La sezione in particolare dubita sulla compatibilità rispetto ai principi euro-unitari, di matrice giurisprudenziale, della tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché sulla conformità ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), e infine ai principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza.

I quesiti sui rapporti tra A.P. e singole sezioni

L’altra questione, collegata alla precedente, è quella del rapporto tra singole sezioni e Adunanza Plenaria, con riferimento agli eventuali profili di anticomunitarietà di una norma: se in costanza di un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria, che venga sospettato di contrasto con la normativa dell’Unione Europea, la singola Sezione debba rimettere la questione ai sensi dell’art. 99, comma 3, c.p.a., oppure possa sollevare autonomamente una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Ciò che viene posto in discussione è l’effettiva dimensione del ruolo dell’Adunanza Plenaria quale organo cui spetta il compito di orientare la giurisprudenza amministrativa, anche nei rapporti con la Corte di Giustizia, ogni qual volta il massimo Organo di giustizia amministrativa sia intervenuto su una particolare questione, enunciando un principio di diritto che possa essere sospettato di anticomunitarietà.

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Redazione