I micro acquisti e l’attività contrattuale nel sottosoglia secondo il Consiglio di Stato (nel parere sulla linea guida dell’ANAC)

19 Settembre 2016
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S. Usai (www.appaltiecontratti.it 19/9/2016)

Premessa

Il Consiglio di Stato – la commissione speciale – ha infine espresso il proprio parere n. 1903/2016, sollecitato volontariamente dall’ANAC considerata la rilevanza dei temi trattati, sulla linea guida relativa agli acquisti nel sotto soglia comunitario. Linea guida adottata ai sensi del comma 7 dell’articolo 36 del nuovo codice degli appalti.

Tra le diverse considerazioni, una tra tutte forse merita di essere evidenziata in premessa ovvero che la linea guida in parola non è vincolante per le stazioni appaltanti.
L’affermazione autorevolissima è sicuramente condivisibile considerato che il comma appena richiamato attribuisce all’ANAC il compito di delineare un linea guida con cui  stabilire “le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”.
In ultima analisi, la linea guida deve introdurre delle buone prassi operative e se il RUP cercasse di discostarsi deve comunque fornireda ritenersi nella determinazione a contrattare – “una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa”.

Già questa considerazione impone alcune  riflessioni.
In primo luogo ci si dovrebbe interrogare sul fatto che se il RUP strutturasse l’azione contrattuale in modo difforme da quanto indicato dall’ANAC  l’ambito operativo è piuttosto limitato visto che – salvo a pensar male – il responsabile unico dovrebbe introdurre dinamiche  ancora più virtuose di quanto non abbia fatto dall’autorità anticorruzione. E se queste dinamiche sono più virtuose cade anche la necessità della motivazione.
Del resto, più avanti nel parere, lo stesso Consiglio di Stato evidenzia che, nella scelta tra procedimento ordinario e procedimento semplificato (nel sotto soglia), non è certo il primo che richiede un apparato motivazionale particolare.

Inoltre, se la linea guida introduce modelli di buona prassi la possibilità di discostarsi da questi è solo teorica (di scuola). In sostanza, non avrebbe  senso (o sarebbe almeno sospetto) – salvo a voler pensar male del RUP – ingegnarsi per strutturare una procedura diversa.
La verità è che, tanto la linea guida quanto il successivo parere, per evitare che si riducano ad un mero esercizio didattico (si pensi alla rilevata esigenza di chiarire non in modo solo teorico i confini tra indagine meramente esplorativa e vera indagine di mercato) – che determina la perdita dell’obiettivo finale di venire incontro alle esigenze pratico/operative della stazione appaltante – devono proporre modelli di azione concreti, pratici, utilizzabili immediatamente e non considerazioni, pur autorevolissime, che non completano il fabbisogno di informazioni/elementi del RUP.

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