Linee Guida sul RUP: indicazioni interpretative ANAC

Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016

22 Dicembre 2016
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Comunicato del Presidente ANAC  del 14 dicembre 2016

Oggetto: Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo  e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti  e concessioni».

Sono pervenute all’Autorità alcune  richieste di chiarimenti relative ad indicazioni fornite con le Linee  guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Attesa la rilevanza  generale delle questioni prospettate e considerata la necessità di assicurare  il consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e  omogenei per materia, così come richiesto dall’art. 213, comma 2, del codice,  l’Autorità ha ritenuto di predisporre il presente Comunicato al fine di fornire  i seguenti chiarimenti.

Le Linee guida n. 3 recanti  «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento di appalti e concessioni», sono entrate in vigore il 22/11/2016,  data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 213, comma 2,  del codice. Per effetto dell’entrata in vigore delle suddette Linee guida, ai  sensi dell’art. 216, comma 8, del codice, sono superate le disposizioni di cui  alla parte II, titolo I, capo I, del d.p.r.   207/2010.

Le indicazioni fornite con le  Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di  professionalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o  avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati  successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle  procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore  delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le  offerte. Pertanto, per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle  Linee guida n. 3/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla  normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso  in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per  lo svolgimento delle relative funzioni.

Il paragrafo 5.2. delle linee  guida n. 3/2016, rubricato «Verifica della documentazione amministrativa da  parte del RUP», stabilisce che il controllo della documentazione  amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure,  se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito  ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative  proprie della stazione appaltante. La nomina di una commissione aggiudicatrice  composta interamente da soggetti interni, come previsto – ad esempio – per il  periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara  ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione  amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima. In  ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata  ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni  conseguenti alle valutazioni effettuate.
Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria  del Consiglio in data 21 dicembre 2016
Il Segretario, Maria Esposito