Opere superspecialistiche: in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIT
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 sulle c.d. opere superspecialistiche previste all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non puo’ superare il 30% dell’importo delle opere e, non puo’ essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Il Decreto, recante “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, entrerà in vigore il prossimo 19 gennaio 2017.
L’art. 2 del Decreto, stabilisce in particolare che le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono le seguenti:
OG 11 Impianti tecnologici;
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
OS 18-B Componenti per facciate continue;
OS 21 Opere strutturali speciali;
OS 25 Scavi archeologici;
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 32 Strutture in legno.
Requisiti di specializzazione
L’articolo 3 del Decreto prevede che i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere sopra indicate – fermi restando i requisiti previsti dall’artico lo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice – sono i seguenti:
a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonche’, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
Sempre l’articolo 3, al secondo comma, stabilisce che l’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11
VEDI ANCHE
IL TESTO DEL DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 10 NOVEMBRE 2016, N. 248
Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Stefano Muccioli
Redazione Appalti&Contratti
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Il 10% previsto dall’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, al superamento del quale è vietato l’avvalimento per le categorie di opere superspecializzate previste dal D.M. 10/11/2016 , è da intendersi anche come nuovo limite il cui superamento determina la possibilità di subappaltare dette categorie super specializzate nei limite del 30%, in sostituzione quindi di quello del 15% previsto dall’abrogato art. 37, comma 11, del D.lgs. 163/06, siccme richiamato dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 che ad oggi è ancora in vigore ?
L’adozione del DM e la sua entrata in vigore tra pochi giorni, ai sensi dell’art. 216, c. 15 del dlgs 50/16 comporterà la disapplicazione dell’art 12 del DL 47/14.
Le norme del regolamento di esecuzione richiamate sono a mio avviso abrogate in maniera implicita o tacita
Credo che però si debba precisare come per le opere superspecialistiche del Decreto MIT 248/ 2016 il divieto di avvalimento si verifichi soltanto nel caso espressamente previsto dall’art.89 comma 11.
I pochi commenti al Decreto MIT 248/2016 tendono ad evidenziare, con una lettura molto schematica ,come per tutta una serie di opere superspecialistiche sia stato definito un generale divieto di avvalimento qualora le stesse superino il 10% dell’importo totale dei lavori ( in qualsiasi caso cioè).
A me pare che invece non sia così , e che in realtà si sia sovrapposto ( con l’approssimazione del legislatore che ben si conosce ) all’art.12 della Legge 80/2014 (che costituiva il riferimento normativo in tema di qualificazione degli affidatari di contratti pubblici di lavori in attesa delle modifiche al DPR 207/2010 conseguenti al parere n.3909 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato ) un Decreto Ministeriale che ha come riferimento normativo esclusivamente l’art.89 comma 11 del Nuovo Codice.
Cosa dice l’art.89 comma 11 ?
ARTICOLO 89 comma 11
11. Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 15.
Sorvoliamo sulla infelice dizione dei “lavori prevalenti” ( forse si volevano indicare le Categorie di Opere Generali edili OG1, OG3 .. ) , perché potrebbe benissimo verificarsi il caso di un appalto costituito tutto da lavori in OG11 , o in OS28 o OS 30 . Ed in quel caso l’avvalimento delle categorie relative alle “strutture,impianti ed opere speciali” è ammesso ai sensi dell’art.89 comma 1.
Perché l’inciso “oltre ai lavori prevalenti” diventa determinante ai fini del divieto di avvalimento delle opere superspecialistiche del Decreto MIT 248/2016 , tanto è vero che il secondo periodo ribadisce “ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo”.
Insomma, l’art.89 comma 11 ha un perimetro definito, ossia l’individuazione ,qualora siano presenti “lavori prevalenti” , di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori .
L’individuazione di queste opere era stata demandata ad un apposito Decreto .
Il Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 ,pertanto ribadisce all’art.1 l’oggetto e l’ambito di applicazione
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente decreto definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice.
3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.
Viene poi confermato l’elenco delle strutture, impianti e opere contenuto nell’ articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014 convertito nella Legge 80/2014, integrandolo con le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno). Vengono poi fissati i requisiti di specializzazione per ottenere l’attestazione di qualificazione.
Quello che però è da rimarcare è che :
a) il divieto di avvalimento delle strutture ed impianti specialistici del Decreto MIT 248/2016 si determina solo in caso di contemporanea presenza di opere generali prevalenti ( la classica OG1 ) e parti impiantistiche di valore superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori;
b) In caso di appalti costituiti esclusivamente dalle opere specialistiche individuate dal Decreto del MIT la possibilità di avvalimento secondo me opera pienamente ,ai sensi dell’art.89 comma 1 .
c) la Stazione appaltante potrà al limite prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’ offerente o da un partecipante al raggruppamento (nel caso di un’offerta presentata da un RTI)
d) l’avvalimento è espressamente vietato ( oltre che per i requisiti generali) solo per i requisiti di qualificazione connessi a lavori su beni culturali (vedasi art. 146, comma 3 del nuovo Codice ), e dunque nelle Categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25.
Con la messa in soffitta dell’art.12 della Legge 80/2014 ( ma i commi 1 e 2 non sono mai stati formalmente abrogati dall’art.217 lett.nn del Nuovo Codice ) , mi preme comunque evidenziare quel che resta del vecchio DPR 207/2010 , utile per le procedure di lavori pubblici.
Ai sensi dell’art. 216 comma 14 D.Lgs 50/2016,in attesa della apposita Linea Guida , a questo punto occorre fare riferimento in particolare all’art.61 del DPR 207/2010 ( Categorie e classifiche ) che mantiene in vita l’Allegato A al DPR 207/2010 , all’art.90 del DPR 207/2010 (Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro) all’art 92. del DPR 207/2010 ( Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti).
Il D.M. 10/11/2016 n. 248 è senz’altro riferito all’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e va ad integrare l’elenco delle opere che si considerano strutture, impianti e opere speciali già contenuto nel comma 1 dell’art. 12 del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla legge 80/2014, con le categore OS32 e e OS 12-b .
L’art. 12 comma 1 del D.L. 47/2014 ad oggi è ancora in vigore perchè lo stesso legislatore del D.Lgs. 50/2016 non lo ha abrogato come invece ha fatto per i commi 3,5,8,9 e 11 del predetto articolo.
Il comma 2 sempre del predetto articolo 12, contiene disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori con riferimento alle cosiddette “categorie a qualificazione obbligatoria” ed anch’esso, ad oggi, risulta in vigore ma parrebbe non pienamente applicabile per quanto segue:
– per la parte in cui parla della percentuale del 15% che fa scattare la possibilità di subappalto, entro il limite del 30%, per le categorie relative a strutture , impianti e opere speciali; oggi tale percentuale è scesa al 10% come previsto anche dall’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
– contiene anche il riferimento all’abrogato art. 108, comma 3, del DPR 207/2010 che indicava quali ulteriori categorie generali e specializzate, diverse dalla prevalente, la cui qualificazione andava indicata nei bandi di gara, quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto posto a base di gara, erano di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro ovvero di importo superiore a 150.000,00.
Di fatto, stante l’attuale sistema di qualificazione ed anche quanto previsto dagli articoli 89 comma 11 e 105, comma 5°, del D.Lgs. 50/2016 , le ulteriori categorie, diverse dalla prevalente, che il progettista deve indicare in sede di redazione del progetto da porre a base di gara , sono quelle di importo superiore a 150.000,00 e anche quelle di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera (va da sè che comunque il progettista può indicare anche ulteriori categorie di importo inferiore al 10%)
Tutto quanto sopra per dire che il 2° comma dell’art. 12 del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 80/2014, non appare in contrasto, se non per la percentuale del 15%, con l’attuale D.Lgs. 50/2016 e pertanto per la restante parte risulterebbe applicabile.
C’è qualcuno che la pensa come me?
Io sono d’accordo!
Il mio dubbio è questo. L’art 216 comma 15 del Codice stabilisce che fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art 89 comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art 12 dl 47/2014. Ma l’art 12 non parla nemmeno di avvalimento quindi l’art 216 c, 15 ci dice che dal momento in cui entra in vigore il decreto , l’art 12 non si applica più riferendosi al sistema di qualificazione ivi disciplinato visto che non parla di avvalimento.
la mia lettura è questa : nei casi di cui all’art.89 comma 11 ( ossia presenza di opere generali prevalenti ed opere specialistiche scorporabili ) ,sino all’entrata in vigore del Decreto MIT si applica l’art.12 della Legge 80/2014. Entrato in vigore il decreto MIT , nei casi di cui all’art.89 comma 11 è vietato l’avvalimento delle categorie superspecialistiche che superino il 10% del valore dell’appalto.
il mio legale dice che per la cat.os 30 è ancora possibile l’avvalimento ….quelli della SOA dicono di no come devo comportarmi ?