Livelli di progettazione: il testo del Decreto Ministeriale

Testo del Decreto Ministeriale recante “Definizione del contenuti della progettazione nel tre livelli progettuali” ai sensi dell’art.23, c. 3 D.lgs 50/2016

17 Gennaio 2017
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Pubblichiamo il testo del Decreto Ministeriale recante “”Definizione del contenuti della progettazione nel tre livelli progettuali” ai sensi dell’articolo 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50″.

Lo schema di Decreto si compone di 36 articoli così rubricati:

Art.1 – DEFINIZIONI
Art.2 – QUADRO ESIGENZIALE
Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
Art.. 4 – LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 5 – QUADRO ECONOMICO
Art. 6 – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Art. 7 – DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI
Art. 8 – ELABORATI COMPONENTI IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Art. 9 – RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Art. 10 – RELAZIONE TECNICA OEL PROGETTO 01 FATTIBILITA’ TECNICA EO ECONOMICA
Art. 11 – STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
Art. 12 – ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Art. 13 – CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA, QUADRO ECONOMICO E PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA
Art. 14 – CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
Art. 15 – PROGETTO DEFINITIVO
Art. 16 – DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO DEFINITIVO
Art. 17 – RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DEFINITIVO
Art. 18 – RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO
Art. 19 – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE
Art. 20 – ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO DEFINITIVO
Art. 21 – CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
Art. 22 – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO
Art. 23 – PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
Art. 24 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO
Art. 25 – PROGETTO ESECUTIVO
Art. 26 – DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO
Art. 27 – RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Art. 28 – RELAZIONI SPECIALISTICHE
Art. 29 – ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO
Art. 30 – CALCOLI DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI E RELAZIONI DI CALCOLO
Art. 31 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
Art. 32 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Art. 33 – CRONOPROGRAMMA
Art. 34 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI
Art. 35 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
Art. 36 – SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

>> SCARICA IL TESTO COMPLETO DELLO SCHEMA DI DECRETO

Come già segnalato in una precedente news (leggi la news), il Consiglio di Stato il 10 gennaio, ha reso in merito il Parere n.22/2017 nel quale, in sintesi, sottolinea come il decreto preveda troppi adempimenti e rischi di far lievitare i costi per la realizzazione delle opere, cioè di ottenere l’effetto contrario rispetto all’obiettivo di evitare intoppi e imprevisti.

Il commento di OICE

Il vice Presidente OICE ing. Giorgio Lupoi, è intervenuto sul parere del Consiglio di Stato dichiarandosi prima di tutto preoccupato in quanto “la sospensione del parere relativo al decreto sui livelli di progettazione non aiuta il percorso di rapida attuazione del codice dei contratti pubblici

Nello specifico l’ing. Lupoi afferma che “I rilievi dei giudici riguardano soprattutto il primo livello di progettazione di fattibilità sul quale ci eravamo espressi in tempi non sospetti su due punti: l’illogica soppressione degli studi di fattibilità assorbiti dal primo livello di progettazione e l’eliminazione del documento preliminare alla progettazione“.

Sulle eccezioni contenute del Parere Lupi è stato chiaro affermando “Le eccezioni contenute nel parere mi sembra che siano la conseguenza di queste due scelte, se è vero che del progetto di fattibilità si propone la suddivisione in due fasi, di cui la prima somiglia molto allo studio di fattibilità, strumento che dovrebbe avere una sua autonomia tecnica per la fase di programmazione. Vanno comunque condivise le indicazioni dei giudici finalizzate a non gravare di oneri il progettista e a ridurre la discrezionalità dell’Amministrazione“.

Secondo l’OICE su questo punto “Occorre anche prevedere, in caso di soppressione di un livello di progettazione, che i contenuti del livello soppresso – obbligatoriamente da inserire nel successivo progetto – siano comunque remunerati al progettista; diversamente si tratterebbe di indebito arricchimento, ovviamente a vantaggio dell’Amministrazione“.

Redazione