L’attività di vigilanza Anac sui contratti pubblici: i presupposti e le modalità di esercizio

16 Marzo 2017
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ANAC, a seguito dei nuovi poteri affidati dal D.Lgs 50/2016, di riforma del Codice degli appalti, ha proceduto ad una revisione generale del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, con l’obiettivo di consentire un intervento tempestivo su questioni attinenti alla tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara.

a cura di Paolo Canaparo

Il Regolamento ha ad oggetto esclusivamente i poteri di vigilanza di cui all’articolo 211, comma 2, e all’articolo  213, comma 3, lettere a), b) e g) del Codice.

L’attribuzione di tale competenza ha determinato l’esigenza – evidenziata dall’ANAC nella Relazione che accompagna il regolamento del 15 febbraio 2017 – di provvedere alla sua regolamentazione in maniera da delimitare i presupposti di esercizio del potere e individuare le procedure su cui intervenire.

La ratio del nuovo Codice conduce, infatti, – evidenzia l’ANAC – ad una visione nuova della vigilanza dell’Autorità, nella quale l’ordinaria attività di vigilanza sul rispetto del codice dei contratti pubblici è affiancata sempre più dall’azione di prevenzione della corruzione e della illegalità. La revisione del Regolamento si concentra, pertanto, sui seguenti obiettivi:

a) definire in modo preciso le tipologie di provvedimento adottato dall’Autorità a conclusione del procedimento di vigilanza. Gli accertamenti e le raccomandazioni possono riguardare tutte le fattispecie contrattuali del codice (ivi comprese le concessioni e il partenariato pubblico privato) e tutte le fasi dei contratti pubblici (inclusa la fase di esecuzione);
b) definire un procedimento di accertamento unico, che può dare luogo, in rapporto alle risultanze della fase istruttoria, a due diverse tipologie di atti conclusivi (raccomandazione vincolante o meno);
c) assicurare la massima garanzia di partecipazione al procedimento ai soggetti coinvolti (in particolare, alla stazione appaltante ed al dirigente responsabile nei procedimenti conclusi con raccomandazioni vincolanti, visto anche il regime sanzionatorio ad essi connesso) e, nel contempo, garantire la massima celerità possibile del procedimento presso l’Autorità;
d) assicurare una adeguata verifica sull’effettiva esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità.

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Redazione