Il Consiglio di Stato ha reso parere in ordine alla competenza, a seguito del primo correttivo al Codice, ad adottare gli atti di attuazione del sistema di qualificazione del contraente generale

Parere Cds in ordine alla competenza, dopo il correttivo appalti, ad adottare gli atti di attuazione del sistema di qualificazione del contraente generale

22 Giugno 2017
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Sistema di qualificazione del contraente generale: la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il parere, richiesto dall’ANAC, in ordine alla portata degli artt. 197 e 199, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il quesito ha ad oggetto la competenza, a seguito del primo correttivo al Codice, approvato con d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ad adottare gli atti di attuazione del sistema di qualificazione del contraente generale: in particolare, il dubbio sorge in quanto dalla lettura del citato art.197 sembra che la competenza sia dell’Anac mediante l’adozione di linee guida, mentre dalla lettura dell’art. 199 sembra che la competenza sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante l’adozione di un decreto.

Ha chiarito la Commissione che in relazione al sistema di qualificazione in generale risulta chiaramente che vi sono errori materiali conseguenza di un mancato coordinamento normativo che possono essere corretti con un avviso di rettifica. In particolare, tale avviso deve sostituire i riferimenti alle linee guida contenuti nell’art. 83, comma 2, e nell’art. 216 con il riferimento al “decreto di cui all’art. 83, comma 2”.

In relazione al sistema di qualificazione del contraente generale, la Commissione Speciale ritiene che, dall’analisi complessiva delle norme, la volontà del legislatore sembra sia stata quella di “estendere” anche a tale settore la modifica che ha riguardato le disposizioni generali di qualificazione. La Commissione è pervenuta a tale conclusione analizzando il dato letterale e la ragione sistematica dell’intervento correttivo.

Sul piano letterale, il legislatore ha modificato espressamente il regime transitorio di cui agli artt. 199 e 216, comma 27 bis, mediante un espresso richiamo al decreto di cui al secondo comma dell’art. 83. La mancata modifica anche dell’art. 197, per quanto si tratti della norma che pone la disciplina a regime, non può avere valenza determinante, proprio in ragione del fatto che la stessa non è stata oggetto di modifiche.

Sul piano della ragione sistematica, il legislatore del 2016 ha effettuato una chiara opzione a favore del sistema “unitario” che eviti differenziazioni di regime del sistema qualificazione dipendenti dalla presenza di un qualsiasi operatore economico ovvero di un contraente generale. In questo senso depone l’attribuzione alle SOA dei compiti di attestazione che nel precedente sistema erano affidati, per il solo contraente generale, ad un decreto ministeriale. Deve, pertanto, presumersi che il legislatore del 2017 abbia inteso continuare lungo questo percorso unitario, estendendo anche al contraente generale la modifica che ha riguardato la natura delle fonti di regolazione.

fonte: www.giustizia-amministrativa.it

DOCUMENTI COLLEGATI

Parere Consiglio di Stato – Commissione speciale 21/6/2017 n. 1479
La Commissione speciale ha reso il parere, richiesto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in ordine alla portata degli artt. 197 e 199, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Redazione