Il nuovo CAM edilizia emanato a novembre: un vero restyling o semplice armonizzazione normativa?

11 Dicembre 2017
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Il nuovo CAM edilizia è un documento ben armonizzato con la normativa e con le interpretazioni contenute nelle F.A.Q., e conferma l’attenzione del Ministero Ambiente ad un tema, quello delle costruzioni, che sta divenendo nodale per il Green Pubblic Procurement e per gli acquisti Verdi nelle P.A.

A cura di Toni Cellura

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre è stato pubblicato il decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. (GU Serie Generale n. 259 del 06-11-2017). Il decreto è entrato in vigore il 7 novembre 2017.

Il nuovo CAM Edilizia sostituisce integralmente il precedente, emanato circa un anno prima, e contiene alcuni aggiornamenti e modifiche, derivanti dall’adeguamento e l’armonizzazione con le nuove disposizioni presenti nel correttivo al Codice degli Appalti (d.lgs 56/2017), alcune interpretazioni pubblicate nelle F.A.Q. emanate dal Ministero dell’Ambiente e, oltre a svariate novità, consistenti nell’inserimento di criteri ex novo.

Il risultato è un vero e proprio restyling, dal momento che le variazioni proposte sono da ritenersi un serio e riuscito tentativo di armonizzare il testo alla normativa e alle direttive nel frattempo emanate, ottenendo il risultato di migliorare quanto emanato nei due decreti precedenti.

Come è noto, il correttivo era intervenuto modificando alcune disposizioni contenute nel codice degli appalti (d.lgs 50/2016), rendendo così necessario armonizzare i CAM in vigore alle nuove disposizioni.

Dal punto di vista normativo, la più importante modifica riguarda Il richiamo all’art. 34 comma 2 e art. 95 comma 3 del d.lgs 50/2017, così come modificati nel correttivo. Nella  premessa del nuovo D.M., infatti, si legge “le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare, per qualunque importo e per l’intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, definite nel presente documento; inoltre, in base al medesimo articolo, i criteri premianti contenuti nel presente documento sono da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa”.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al “correttivo”, la formulazione previgente nelle norme generava confusione e interpretazioni divergenti, soprattutto nel settore degli appalti di servizi (ma anche nel caso di appalti di forniture), specie laddove le stazioni appaltanti siano tenute ad approvvigionarsi in base alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza, e non possono tecnicamente suddividere l’appalto, prevedendo prodotti con caratteristiche diverse.

Chiarito l’ambito di applicazione del CAM edilizia, occorre indicare che nelle indicazioni generali del nuovo CAM sono state introdotte utili avvertenze: “Deve essere tenuto presente che tali criteri non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti ambientali che l’opera deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere oggetto di questo documento”.

Inoltre, ”Nell’applicazione dei criteri contenuti in questo documento si intendono fatte salve le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico etc.) così come i pareri delle soprintendenze”.

Infine, viene chiarita la questione relativa ai professionisti certificati per la diagnosi energetica, prevedendo “che la diagnosi energetica sia affidata a professionisti certificati da parte terza ai sensi delle nome UNI 11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5, che siano in possesso di comprovata esperienza, valutabile sulla base dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante in modo da raggiungere i livelli prestazionali richiesti ad un edificio sostenibile”.

Inoltre, sulla questione dei protocolli di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici applicabili ai CAM  (Rating System) di livello nazionale ed internazionale, vengono specificati, come già espresso nelle F.A.Q., che “alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well etc”.

Un rimaneggiamento sostanziale ha riguardato il criterio 2.3.1 (Diagnosi Energetica), laddove  vengono fissati nuovi paletti e nuove soglie per la diagnosi energetica e per l’APE, chiarendone al meglio le modalità di attribuzione, le verifiche e tutti i requisiti richiesti.

Altre novità concernono il criterio 2.3.5.1 (Illuminazione naturale), il 2.3.5.3 (Dispositivi di protezione solare) e il criterio 2.3.5.5 (Emissione dei materiali).

Con riferimento al paragrafo 2.4 (Specifiche tecniche dei componenti edilizi), v’è da segnalare una  revisione dei requisiti, consistente nell’aggiunta di nuove opportunità.

Le dimostrazioni contenute nella precedente versione vengono infatti riformulate, estendendone le possibilità di verifica ed aggiungendo per tutte le verifiche contenute nel paragrafo anche le seguenti:

  • una certificazione di prodotto “che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021”.
  • “qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato”.

Infine, un nuovo criterio viene inserito nel paragrafo 2.4, denominandolo 2.4.2.2  (Elementi prefabbricati in calcestruzzo).

Tra i criteri premianti, ne è stato inserito uno nuovo: Il 2.6.6, denominato Bilancio materico.

Tale criterio prevede l’attribuzione di un punteggio premiante pari a «5» per la redazione del bilancio materico e per l’uso efficiente delle risorse, con riferimento sia alla realizzazione che alla manutenzione di manufatti e/o impiegati nell’appalto.

Per la verifica è prevista una relazione dove devono essere indicate le risorse materiche in input e in output, indicando la presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita.

Per la quantificazione materica si prevede la predisposizione di una tabella dove sono indicate le quantità, le tipologie di materiali impiegati e il peso dei singoli elementi.

Il citato  criterio premiante, ad una prima lettura, appare avere contenuti similari al criterio 2.3.7 (Fine vita) dove veniva già richiesto, per la verifica, un piano in cui sia presente “l’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio”.

La previsione del nuovo criterio si inquadra, invero, tra i criteri premianti, nell’ottica di favorire le imprese che abbiano intrapreso un percorso finalizzato a rendere i loro prodotti e processi ambientalmente sostenibili.

Ciò, coerentemente con i principi della “Nuova Economia Circolare”, di recentissima previsione all’interno del Piano nazionale.

“Come ministeri lavoriamo molto sui Cam, i Criteri ambientali minimi, in particolare nelle gare è previsto un premio pari a 5 per la redazione di un bilancio materico relativo all’uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione dei manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando“. Così si è espresso il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, nel corso dell’audizione davanti le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera sul documento in consultazione “Verso un modello di economia circolare per l’Italia”.

Nell’ultimo paragrafo dei CAM 2.7 (Condizioni di esecuzione e clausole contrattuali), viene inserito il criterio 2.7.4 (Verifiche ispettive), introducendo la norma di riferimento per la verifica ispettiva, che si prevede debba essere la UNI CEI ISO/IEC 1020:2012.

Tale attività ispettiva, si legge nel DM, “deve essere svolta da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l’esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche dell’edificio, dei componenti edilizi e di cantiere nel progetto” e va eseguita secondo la norma suddetta.

Inoltre, si fa riferimento “al contenuto di materia riciclata o recuperata, se infatti in fase di offerta è stato consegnato il risultato di una attività ispettiva (in sostituzione di una certificazione) l’attività ispettiva in fase di esecuzione è obbligatoria”.

In definitiva, si può senz’altro affermare che il nuovo CAM edilizia è un documento ben armonizzato con la normativa e con le interpretazioni contenute nelle F.A.Q., e conferma l’attenzione del Ministero Ambiente ad un tema, quello delle costruzioni, che sta divenendo nodale per il Green Pubblic Procurement e per gli acquisti Verdi nelle P.A.