Criteri di scelta dei commissari di gara: Anac aggiorna le Linee guida n.5

Con la determinazione n.4 del 10 gennaio 2018, Anac ha aggiornato il testo delle linee guida n.5 al d.lgs. 56 del 19/4/2017 (decreto correttivo)

24 Gennaio 2018
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Determinazione ANAC n.4 del 10 gennaio 2018

Con la determinazione n.4 del 10 gennaio 2018, Anac ha aggiornato il testo delle linee guida n.5 al d.lgs. 56 del 19/4/2017 (decreto correttivo)

In particolare, il decreto correttivo, ha previsto l’obbligo di scegliere il Presidente tra gli esperti selezionati dall’Autorità per gli affidamenti relativi a contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità.

Inoltre, per i contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico e tecnologico, lascia alla stazione appaltante la possibilità di selezionare i componenti della commissione giudicatrice nell’ambito di propri esperti interni previa richiesta e confronto con l’Anac.

Infine, è introdotto un periodo transitorio in relazione alla piena interoperabilità delle banche dati che attribuisce alle stazioni appaltanti la verifica, anche a campione, delle autodichiarazioni presentate in ordine alla sussistenza dei requisiti dei commissari.

Modifiche di maggiore impatto

– è stato inserito in Premessa il punto 4 per tener conto dei contratti ad elevato contenuto tecnologico o innovativo.
Per queste tipologie contrattuali la stazione appaltante dovrà, entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta, inviare una richiesta motivata all’Autorità per selezionare i componenti al proprio interno;

– al paragrafo 1, punto 1.2, lett. c) è stata eliminata la descritta ipotesi sulla modalità di rotazione che verrà meglio esplicitata nel Regolamento;

– al paragrafo 1, punto 1.4 è stata inserita la raccomandazione per cui i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici attivino quanto prima la procedura per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere il ruolo di commissario di gara per un’altra amministrazione;

– al paragrafo 1, punto 1.5 è previsto l’obbligo, per la stazione appaltante, di comunicare all’Autorità entro 3 giorni l’avvenuta pubblicazione della commissione di gara.
Il software di acquisizione dei dati ed il regolamento potranno eventualmente definire un eventuale dettaglio dei dati da comunicare;

– al paragrafo 2, punto 2.2, lett. f) è previsto che tra gli incarichi, l’acquisizione di un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) è valutabile oltre che con riferimento alla contrattualistica pubblica anche in relazione ai settori di competenza;

– al paragrafo 2, punto 2.5, lett. d) si prevede espressamente la possibilità dell’assenza di una copertura assicurativa nei casi in cui i commissari siano dipendenti della stazione appaltante che li richiede come componenti interni;

– al paragrafo 2, punto 2.10 la dizione “professionisti” è stata modificata in senso più ampio con quella di “esperti”;

– il paragrafo 3.7 è stato riformulato per chiarire meglio il contenuto della dichiarazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione da parte del dipendente pubblico;

– al paragrafo 4, il punto 4.5 è stato spostato dalla parte intitolata “L’iscrizione all’Albo” a quella intitolata “L’aggiornamento dell’Albo” in quanto riguarda più che altro soggetti già iscritti;

– al paragrafo 4, nella parte intitolata “L’iscrizione all’Albo”, è stato inserito il  punto 4.5,  che tiene conto delle verifiche effettuate dalle stazioni appaltanti con le modalità di cui all’art. 216, comma 12 del Codice;

– al paragrafo 4, punto 4.8 è stato specificato l’obbligo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti, in riferimento alla nuova versione dell’art. 216 c. 12 e all’art. 77 c. 9 del codice, relativamente al mancato possesso dei requisiti o della mancata dichiarazione sull’incompatibilità accertata nella fase di verifica;

– al paragrafo 4, punto 4.12 si è ampliato il riferimento alle cause di “non nominabilità” indicando anche la mancanza dell’autorizzazione al dipendente da parte della stazione appaltante;

– al paragrafo 4, punto 4.14 si è inserita l’esplicitazione che le richieste “da parte di ANAC” comportano l’applicazione dell’art 213 c. 13 del Codice;

– al paragrafo 4, punto 4.15 si è eliminata, in una visione di semplificazione della gestione dell’albo, la previsione della sanzione;

– il paragrafo 5 intitolato “Periodo transitorio” è stato riscritto per dar conto della nuova tempistica legata alla nascita che siano completati gli atti propedeutici all’avvio dell’Albo.

Documenti collegati

Determinazione A.N.AC. 10/1/2018 n. 4
Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” – Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018

Relazione illustrativa