Offerta economicamente più vantaggiosa. Testo aggiornato delle Linee Guida 2

Delibera ANAC del 2 maggio 2018, n. 424

16 Maggio 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Con Delibera del 2 maggio 2018, n. 424, ANAC ha aggiornato il testo delle linee guida n.2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.

L’aggiornamento delle Le Linee guida n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione del 21 settembre 2016, n. 1005, si è reso necessario a seguito dell’adozione del D.lgs. n. 56/2017 (Decreto correttivo al codice appalti), dopo aver acquisto, altresì, il parere del Consiglio di Stato.

Le modifiche apportate dal Decreto correttivo, in ordine all’OEPV in generale, hanno riguardato soprattutto l’ambito oggettivo di applicazione secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e l’introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (massimo il 30%), così come previsto dal comma 10bis dell’art. 95.

Le principali modifiche apportate alle Linee guida 2

a) revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3);

b) revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4);

c) ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195);

d) richiamo del limite del 30% alla componente economica dell’offerta (art. 95, comma 10-bis);

e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.

Il Parere del Consiglio di Stato

La Commissione speciale del Consiglio di Stato con proprio Parere aveva evidenziato che, “a due anni circa dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’ sarebbe stato forse utile non limitare (come, pure, si era comprensibilmente fatto nel settembre del 2016) il campo di indagine alle sole indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, ma estendere l’ambito dell’atto di regolazione ad obiettivi più ampi, valorizzando in modo adeguato l’esperienza applicativa del primo biennio”, mediante apposita VIR, e fornendo indicazioni per orientare le stazioni appaltanti circa l’opportunità del ricorso dal criterio del prezzo più basso piuttosto che a miglior rapporto qualità prezzo nei casi in cui il ricorso a quest’ultimo sia meramente opzionale per il Codice.

Da ultimo, il Consiglio di Stato aveva auspicato la formulazione di indicazioni operative intese a suggerire alle stazioni appaltanti metodologie e parametri di valutazione della qualità delle offerte, in caso di procedure basate su un progetto esecutivo e sul criterio di aggiudicazione dell’OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto dei nuovi limiti introdotti dal comma 14-bis dell’art. 95 del Codice dei Contratti novellato.

In merito alle osservazioni pervenute dal Consiglio di Stato, ANAC ritiene che l’effettuazione della VIR sulle Linee guida n. 2 non sia, al momento prioritaria, trattandosi di Linee guida non vincolanti.

In ordine agli altri due interessanti temi prospettati nel parere l’Autorità ritiene che, trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l’affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell’ambito della redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc.

Documenti collegati

 

  • Deliberazione A.N.AC. 2/5/2018 n. 424
    Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” – Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018