Inconferibilità di incarichi anche in caso di condanna per delitti tentati contro la Pubblica Amministrazione

Con deliberazione n. 447 del 29 maggio 2019 l’ANAC cambia il proprio orientamento in ordine alla rilevanza del delitto tentato in ordine all’inconferibilità prevista dall’art.3 del d.lgs. n. 39/2013 e dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

7 Giugno 2019
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Con deliberazione n. 447 del 29 maggio 2019 l’ANAC cambia il proprio orientamento in ordine alla rilevanza del delitto tentato  in ordine all’inconferibilità prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 e dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

di Amedeo Scarsella

Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 l’inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione si applica “a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale […]”. L’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 ripropone la stessa dizione nella norma rubricata “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”.

Il problema interpretativo cui hanno dato luogo le citate disposizioni è se siano applicabili soltanto in caso di delitti consumati o anche nel caso di delitti tentati.

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Redazione