Sul principio di equivalenza, o clausola di c.d. equivalenza, di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016

Tar Sardegna – Cagliari, sez. I, n. 880 pubblicata in data 11/12/2019

28 Febbraio 2020
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Tar Sardegna – Cagliari, sez. I, n. 880 pubblicata in data 11/12/2019

La sopra citata sentenza si occupa del principio di equivalenza, o clausola di c.d. equivalenza, di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, ribadendo l’orientamento, in merito, del Consiglio di Stato (cfr. Sezione III, 2 settembre 2013, n. 4364; nonché, Sezione III, 13 settembre 2013, n. 4541; Sez. III, 20 novembre 2018, n. 6561; Sez. III, 27 novembre 2018, n. 6721) che rileva come la valutazione su quali siano i prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponda “al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti)” e costituisca “espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione”.

Il TAR Sardegna, peraltro, specifica come l’art. 68, comma 7, del d.lgs. 50/2016 non oneri i concorrenti “di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 747)”.

In buona sostanza, il TAR chiarisce che l’offerente, in base al comma 8 del succitato art. 68, deve unicamente provare “con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice”.

Dunque, nel caso in cui la conformità a specifiche tecniche comuni sia stata dimostrata dalla attestazione resa nella scheda tecnica del prodotto (come nella fattispecie esaminata dalla sentenza di cui trattasi), deve essere il ricorrente che contesta l’equivalenza a fornire la prova contraria, che non può basarsi su meri indizi privi di rilevanza tecnica.

Giuseppe Martelli